venerdì 5 ottobre 2012

Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale

Il "Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale" è stato pubblicato sul sito ufficiale del comune di Motta Sant'Anastasia.
Il testo che vi proponiamo di seguito è stato digitalizzato per agevolare le vostre ricerche testuali all'interno del documento; per eventuali errori di trascrizione fa fede il pdf originale fornito dal Comune. Buona lettura!
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TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI


Art. 1
Regolamento

1. Il funzionamento del Consiglio comunale e delle commissioni consiliari è disciplinato, nel rispetto dello Statuto e delle disposizioni normative vigenti, dal presente Regolamento.


Art. 2
Interpretazione del regolamento

1. Quando, nel corso delle sedute consiliari, si sollevano eccezioni riguardanti l'interpretazione delle norme del presente Regolamento, il Presidente sottopone il relativo quesito, sentito il parere del Segretario Generale, allo stesso Consiglio Comunale, che è chiamato a pronunciarsi e a decidere.
2. L'interpretazione della norma resta valida fino al successivo eventuale diverso pronunciamento del Consiglio Comunale.

Art. 3
Sede delle adunanze

1. Le adunanze del Consiglio Comunale si tengono, di regola, presso la sede comunale, in apposita sala.
2. La parte principale della sala, arredata con dignità ed adeguatamente attrezzata, è destinata ai componenti del Consiglio Comunale, della Giunta Municipale e alla Segreteria. Uno spazio apposito è riservato al pubblico, al fine di assicurargli la possibilità di seguire, nel miglior modo, i lavori del Consiglio.
3. Il Presidente, anche su proposta del sindaco o della maggioranza dei consiglieri eletti, può stabilire che l'adunanza del Consiglio comunale si tenga eccezionalmente in luogo diverso dalla sede comunale, quando ciò sia reso necessario dalla inagibilità o indisponibilità della sede stessa, o sia motivato da ragioni di carattere sociale che fanno ritenere opportuna la presenza del Consiglio sui luoghi ove si verificano situazioni particolari, esigenze ed avvenimenti che richiedono l'impegno e la solidarietà generale della Comunità.
4. La sede ove si tiene l'adunanza del Consiglio Comunale deve essere sempre indicata nell'avviso di convocazione.
5. Il giorno nel quale si tiene l’adunanza all’esterno del Municipio viene esposta la bandiera dello Stato, dell’Unione Europea e della Regione Siciliana.

Art. 4
Maggioranza e minoranze. Definizione

1. Ai fini del presente Regolamento si intendono per maggioranza i Consiglieri eletti in liste che hanno sottoscritto il programma del Sindaco ovvero i Consiglieri che abbiano dichiarato in seguito di aderire alla maggioranza. Per minoranze devono intendersi gli altri Consiglieri, nonché quelli già appartenenti alla maggioranza quando dichiarino di ritirare la loro adesione.

Art. 5
Modifiche al Regolamento

1. Il presente Regolamento è approvato e modificato dal Consiglio comunale con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, su proposta di ciascun Consigliere, delle Commissioni consiliari e del Sindaco secondo quanto previsto dallo Statuto comunale vigente.
2. Tutte le proposte di modifica devono essere sottoposte al preventivo esame della Commissione Consiliare Affari Generali.

TITOLO II
IL CONSIGLIO COMUNALE


Art. 6
Elezione del consiglio

1. L'elezione del Consiglio comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri, i requisiti di compatibilità e di eleggibilità e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.
2. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio comunale la relativa deliberazione.
3. Dal momento dell'entrata in carica, i consiglieri comunali, ai sensi della legge regionale, 15/11/1982 n. 128, presentano annualmente al sindaco, che provvederà a renderlo pubblico, il loro stato patrimoniale e finanziario e quello dei componenti il loro nucleo familiare, se vi consentono.

Art. 7
Convocazione e insediamento del consiglio

1. La prima convocazione del consiglio comunale è disposta dal presidente uscente e deve avere luogo entro 15 giorni dalla proclamazione, con invito da notificarsi almeno 10 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.
2. Qualora il presidente uscente non provveda, la convocazione è disposta dal consigliere neo eletto che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali, al quale spetta, in ogni caso, la presidenza provvisoria dell'assemblea fino alla elezione del presidente.
3. Nell'ipotesi di omissione degli atti di cui ai precedenti commi, il segretario comunale ne dà tempestiva comunicazione all'Assessorato regionale degli Enti locali per il controllo sostitutivo.

Art. 8
Convocazione e riunioni del consiglio

1. II consiglio comunale si riunisce secondo le modalità del regolamento e viene convocato e presieduto dal Presidente.
2. Il consiglio comunale è convocato dal presidente con all'ordine del giorno gli adempimenti previsti dalla legge e dallo Statuto e, compatibilmente con questi, dando la precedenza alle proposte del Sindaco.
3. Nel rispetto del comma precedente, l'iniziativa delle proposte da inserire all'ordine del giorno spetta anche ai consiglieri comunali
4. La convocazione del consiglio comunale è disposta anche per richiesta motivata da parte di un quinto dei consiglieri comunali in carica o su richiesta del sindaco. In tali casi la riunione del consiglio deve avere luogo entro venti giorni dalla richiesta.
5. Il sindaco è tenuto a partecipare alle riunioni dei consiglio. In caso di impedimento, partecipa il vicesindaco e, in sua assenza, altro componente della Giunta Municipale. Il Sindaco e gli assessori intervengono alle riunioni del consiglio senza diritto di voto.
6. Il presidente, quando il consiglio comunale è chiamato a trattare problematiche generali di rilevante interesse per la città, può prevedere la partecipazione, con diritto di parola, a titolo meramente consultivo e senza diritto di voto, di rappresentanti degli interessi diffusi e/o di singoli cittadini.

Art. 9
Avvisi e ordine del giorno

1. La diramazione degli avvisi di convocazione del consiglio comunale, nonché l'attivazione delle commissioni consiliari spetta al Presidente.
2. La convocazione del consiglio comunale avviene mediante avviso, contenente l'elenco degli affari da trattare, da consegnarsi, almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, alla dimora dei consiglieri o al domicilio eletto nel Comune e da pubblicarsi all'Albo Pretorio del I Comune.
3. Gli elenchi degli affari da trattarsi in aggiunta a quelli già iscritti all'ordine del giorno debbono essere comunicati ai consiglieri con avviso da consegnarsi nei modi e termini stabiliti dal comma precedente.
4. Nei casi d’urgenza, la consegna dell’avviso con gli elenchi previsti dai commi precedenti, può avere luogo anche 24 ore prima, ma in tal caso ogni deliberazione, su richiesta della maggioranza idei consiglieri presenti, può essere differita al giorno seguente.
5. La consegna degli avvisi deve sempre risultare da dichiarazione de messo comunale.
6. Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione se non sia stata iscritta all'ordine del giorno e se gli atti non siano stati messi a disposizione dei consiglieri comunali almeno tre giorni prima o 24 ore prima nei casi di urgenza.

Art. 10
Competenze del Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
2. Il Consiglio ha competenza per gli atti fondamentali del Comune secondo quanto stabilito dalla legge e in tutti gli altri casi in cui dalla legge gli venga specificatamente riconosciuta.
3. Il Consiglio comunale può dare mandato, con specifico atto di indirizzo, al Presidente di attivare, per il tramite del Sindaco, gli Uffici competenti, e per essi il dirigente responsabile del procedimento, per la predisposizione di provvedimenti amministrativi e degli atti ad essi propedeutici, di competenza del consiglio. Gli uffici vi provvedono entro trenta giorni dalla richiesta scritta. Il Presidente dispone l'inserimento dell'argomento all'ordine del giorno del consiglio.
4. Se non può provvedervi nel termine di cui al precedente comma, il dirigente responsabile è tenuto a comunicare al Presidente, che ne informa il consiglio, le ragioni impeditive. Viene fissata una nuova data entro cui il provvedimento potrà essere discusso in consiglio comunale.

Art. 11
Diritto di informazione dei consiglieri

1. I consiglieri comunali, secondo le modalità stabilite dalla legge e dal presente regolamento, hanno diritto di ottenere dagli uffici comunali nonché dalle aziende ed istituzioni dipendenti dai Comune copia degli atti e dei provvedimenti adottati.
2.  I consiglieri comunali hanno diritto di accesso e di consultazione di tutti gli atti dell'Amministrazione comunale, esclusi quelli riservati per legge o regolamento.
3. L'esercizio dei diritti di cui al 1° e 2° comma è effettuato dai consiglieri comunali, richiedendo direttamente le informazioni e la consultazione degli atti ai dirigenti o dipendenti responsabili preposti ai singoli uffici. i consiglieri comunali potranno ottenere direttamente, e senza alcun adempimento procedurale, informazioni e notizie, ed effettuare la consultazione di atti utili all'espletamento del loro mandato.
4. Nell'ipotesi di cui al 1° comma, i consiglieri sono tenuti a presentare formale richiesta scritta, su apposito modulo, contenente le generalità del consigliere, la data, gli estremi degli atti che si chiedono in copia e la relativa sottoscrizione.
5. Il rilascio delle copie avviene entro trenta giorni dalla data della richiesta, salvo che non si tratti di atti particolarmente complessi, nel qual caso viene precisato il maggior termine per il rilascio.
6. Il Responsabile del procedimento, qualora rilevi la sussistenza di divieti o impedimenti a
rilascio della copia richiesta o cause che rendono necessario il differimento del diritto di accesso,
ne informa, entro il termine di giorni cinque, il consigliere interessato, con comunicazione scritta,
nella quale sono illustrati i motivi che non consentono di soddisfare la richiesta nonché l'eventuale
termine di durata del differimento.
7. Le copie vengono rilasciate, senza oneri per il consigliere, in carta libera con espressa indicazione che il loro uso è limitato all'esercizio dei diritti connessi alla carica di consigliere comunale.
8. Copia dell'elenco delle delibere adottate dalla giunta, delle determinazioni adottate dal sindaco e dai dirigenti o facenti funzioni è comunicata ai consiglieri, entro il 5° giorno del mese successivo all'adozione, e depositata presso la segreteria a disposizione di chiunque ne faccia richiesta.
9. Il Presidente del Consiglio cura inoltre la trasmissione di richieste di atti e notizie rivolte dai Consiglieri ad enti diversi, allo scopo di favorire, attraverso l'acquisizione di ogni informazione utile, la più ampia conoscenza delle problematiche di maggior interesse per la realtà politica ed amministrativa della comunità locale.

Art. 12
Attività ispettiva del consiglio

1. Il sindaco è tenuto a rispondere agli atti ispettivi dei consiglieri comunali, formulati in seduta o formalizzati mediante deposito, entro il termine di giorni trenta dalla loro presentazione.
2. Il consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, può istituire, al suo interno, commissioni di indagini su qualsiasi materia attinente all'amministrazione comunale. I poteri, la composizione e il funzionamento delle stesse sono definiti con la deliberazione istitutiva in conformità a quanto disposto dallo Statuto.

Art. 13
Comunicazioni, interrogazioni, mozioni, ordini del giorno

1. I consiglieri hanno diritto di presentare al Sindaco comunicazioni orali, interrogazioni, mozioni ed ordini del giorno su argomenti che riguardano direttamente le funzioni di indirizzo e di controllo pò litico-amministrativo del consiglio comunale e le altre competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo Statuto.
2. Le istanze di sindacato ispettivo sono indirizzate al sindaco, per tramite del presidente del consiglio, il quale, ai sensi dello Statuto vigente, le inserisce all'ordine del giorno dei lavori del primo consiglio utile successivo alla loro presentazione. Esse sono sempre formulate per iscritto e firmate dai proponenti.

Art. 14
Interrogazioni

1.  La interrogazione consiste nella richiesta scritta rivolta al sindaco per avere informazioni circa la sussistenza o la verità di un fatto determinato o per conoscere i motivi ed i criteri in base ai quali è stato adottato un provvedimento o gli intendimenti con i quali si prefigge di operare in merito ad un determinato fatto o intervento.
2. In presenza di una interrogazione può intervenire soltanto il consigliere proponente. Tuttavia, in presenza di una interrogazione di grande valenza politica o amministrativa, il presidente del consiglio può estendere la discussione anche agli altri consiglieri comunali.
3. Il consigliere comunale, con l'interrogazione, può anche chiedere una risposta scritta, la quale deve essere data dal sindaco o da suo delegato entro trenta giorni dalla presentazione secondo le modalità indicate dall'art. 51, comma 3 lett. e, dello statuto.

Art. 15
Mozioni

1. La mozione consiste in una proposta, sottoposta alla decisione del consiglio comunale, nell'ambito delle competenze per lo stesso stabilite dalla legge e dallo Statuto, riferite all'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo, alla promozione di iniziative e di interventi da parte del consiglio o della giunta nell'ambito della attività del Comune e degli Enti o organismi allo stesso appartenenti o ai quali partecipa.
2. Le mozioni devono essere presentate per iscritto al presidente, che le trasmette per conoscenza e per gli adempimenti di competenza al sindaco. Esse sono firmate dai consiglieri proponenti e sono inserite all'ordine del giorno entro venti giorni dalla loro presentazione.
3. Sulle mozioni possono essere presentati emendamenti che vengono discussi e votati osservando le norme generali del presente regolamento.

Art. 16
Ordini del giorno

1. Gli ordini del giorno consistono nella formulazione di un voto politico-amministrativo su fatti o
 questioni politico-sociali di carattere locale, nazionale od internazionale che possono avere riflessi nella comunità locale.
2. Sono presentati per iscritto e firmati dai consiglieri proponenti e sono inseriti nella prima seduta consiliare utile
3. Il consigliere proponente legge l'ordine dei giorno e lo illustra per non più di 5 minuti. Può intervenire non. Più di un consigliere per ciascun gruppo, per un massimo di 5 minuti per ogni intervento. Al termine interviene il sindaco o un assessore per precisare la posizione dell'Amministrazione comunale.
4. Al termine della discussione, l'ordine del giorno viene posto in votazione.
5. II consiglio stabilisce, tenuto conto  delle proposte formulate dal presentatore, le forme di pubblicità da darsi agli ordine del giorno approvati. II presidente del consiglio dispone in conformità a tali decisioni.
6. Se sullo stesso argomento, vengono presentati più ordini del giorno, il presidente del consiglio, sentiti i capigruppo, può chiedere ai proponenti di formulare, se possibile, un ordine del giorno unitario. Diversamente si procederà alla loro votazione separata secondo l'ordine di presentazione.

Art. 17
Prerogative dei consiglieri

1. Ogni consigliere comunale rappresenta la comunità ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.
2. Nell'adempimento delle funzioni connesse alla carica elettiva, il consigliere ha piena libertà d'azione, di espressione e di voto.
3. Ogni consigliere, secondo le modalità stabilite dal presente regolamento, ha diritto:
a) di iniziativa su ogni questione di rilevanza amministrativa;
b) di formulare interrogazioni, con risposta scritta o orale in consiglio comunale, ordini del giorno, mozioni, proposte di deliberazioni ed emendamenti ad esse su argomenti di competenza del consiglio comunale.

Art. 18
Diritto di iniziativa

1. I consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni argomento sottoposto alla deliberazione del Consiglio Comunale. Esercitano tale diritto mediante la presentazione da parte di un quinto dei consiglieri di proposte di deliberazioni.
2. La proposta di deliberazione, formulata per iscritto, è inviata al presidente del consiglio il quale
 la trasmette agli uffici competenti per l'acquisizione dei pareri dovuti.
3. La proposta di deliberazione, completata dall'istruttoria amministrativa, viene dal presidente trasmessa alla commissione permanente competente per materia, che esprime sulla stessa il proprio parere.
4. Nel caso che la proposta risulti estranea alle competenze del consiglio, non legittima o priva della copertura finanziaria, il presidente comunica al consigliere proponente che la stessa non può essere sottoposta al consiglio comunale. Se l'istruttoria si è conclusa favorevolmente, il presidente iscrive la proposta, all'ordine -del giorno del consiglio comunale indicando, con l'orsetto, il consigliere I proponente.
5. I consiglieri hanno facoltà di presentare emendamenti alle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno dei consiglio comunale.
6. Costituiscono emendamenti le correzioni di forma, le modificazioni, integrazioni e parziali sostituzioni del testo della proposta di deliberazione. Ciascun consigliere può presentare più emendamenti, modificarli o ritirarli fino al momento in cui la discussione è chiusa. Un emendamento ritirato dal proponente può essere fatto proprio da un altro consigliere.
7. Il competente responsabile del procedimento collabora, a richiesta d ciascun consigliere comunale, alla stesura di proposte di deliberazione o alla formulazione di emendamenti a proposte di deliberazioni iscritte all'ordine del giorno del consiglio comunale.

Art. 19
Funzioni rappresentative

l. I consiglieri partecipano alle cerimonie, celebrazioni e manifestazioni indette dall'Amministrazione comunale. Essi debbono essere invitati in tempo utile per potervi partecipare.

Art. 20
Consigliere anziano

l. Il consigliere anziano si identifica in chi abbia riportato il maggior numero di preferenze individuali nelle elezioni per il rinnovo del consiglio comunale; a parità di preferenze individuali, il più anziano d'età.
2. II consigliere anziano esercita le funzioni previste dalla legge e dallo statuto. Nelle adunanze del . consiglio comunale esercita tali funzioni il consigliere che, tra i presenti, risulti essere “anziano” secondo quanto indicato nel comma precedente.

Art. 21
Esercizio dei mandato elettivo, gettone di presenza ed indennità di funzione

1. Per la partecipazione a ciascuna seduta del consiglio comunale e delle commissioni consiliari permanenti o speciali e della conferenza dei capigruppo spetta ai consiglieri la corresponsione di un gettone di presenza.
2. II gettone spetta, in uguale misura, per la partecipazione a ciascuna delle riunioni indicate al comma precedente.
3. In nessun caso l'ammontare percepito nell'ambito di un mese da un consigliere comunale può superare l'importo pari ad un terzo dell'indennità massima prevista per il rispettivo sindaco.
4. Nell'osservanza del principio sancito dall'art. 51, comma 9, dello statuto comunale, i gettoni di presenza sono trasformati, a richiesta dei consigliere comunale, in indennità di funzione mensile la cui misura è calcolata sulla base della spesa media pro-capite sostenuta dall'Ente nell'ultimo biennio perla partecipazione alle sedute di cui al comma 1 del presente articolo.
5. Ai consiglieri che, avendo optato per l'indennità di funzione, risultano assenti ingiustificati alle sedute degli organi di cui al 1° comma, si applica una detrazione dell'indennità mensile di riferimento corrispondente all'equivalente di un gettone di presenza per ogni assenza.
6. L'assenza si considera giustificata per motivi di salute, per gravi motivi familiari, per; concomitanti impegni di istituto e per ragioni inderogabili di lavoro. Il Consigliere ha l'onere di produrre apposita documentazione giustificativa delle suddette cause entro il termine perentorio di giorni dieci dalla data dell'assenza. Decorso infruttuosamente tale termine si procederà alla detrazione di cui al comma precedente .
7. L'opzione di cui al 4° comma del presente articolo, onnicomprensiva per tutte le commissioni, deve essere esercitata entro il 30 novembre di ciascun anno, con decorrenza per l'anno successivo, con specifica richiesta indirizzata al presidente del consiglio comunale. In sede di prima applicazione la richiesta potrà essere effettuata entro un mese dalla entrata in vigore del presente regolamento e produce effetto per l'anno corrente.

Art. 22
Astensione obbligatoria

1. I consiglieri comunali devono astenersi dal prendere parte a deliberazioni riguardanti liti, ovvero oggetti, per i quali sussiste un interesse proprio ovvero un interesse di imprese ed enti con i quali abbiano rapporti di amministrazione, vigilanza o prestazioni d'opera; inoltre i consiglieri debbono astenersi dal prendere parte direttamente o indirettamente a servizi, esazioni, forniture o appalti nell'interesse del comune o delle istituzioni soggette all'amministrazioni dell' ente medesimo.
2. Tale obbligo sussiste sia quando si tratti di interesse proprio dei consiglieri, sia dei loro congiunti od affini fino al quarto grado civile.
3. Il divieto di cui ai precedenti commi comporta l'obbligo di assentarsi dall'adunanza per tutto il tempo della discussione e votazione delle relative deliberazioni.
4. I consiglieri obbligati ad astenersi e ad assentarsi informano il segretario che mette a verbale l'avvenuta osservanza di tale obbligo.

Art. 23
Responsabilità personale. Esonero

1. Il consigliere comunale è responsabile, personalmente, dei voti espressi in favore o contro i provvedimenti deliberati dal consiglio.
2. E' esente da responsabilità il consigliere assente dall'adunanza. E' parimenti esente da responsabilità. conseguente all'adozione di un provvedimento deliberativo, il consigliere che abbia dichiarato, prima della votazione, la propria astensione, il proprio dissenso o abbia espresso voto contrario, chiedendo di far risultare a verbale la sua posizione.
3. Si applicano ai consiglieri comunali le disposizioni in materia di responsabilità stabilite dalla legge.

Art. 24
Cessazione e scioglimento del consiglio comunale

1. Il consiglio comunale dura in carica sino alla elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti e improrogabili.

Art. 25
Decadenza per mancata partecipazione alle sedute

1. Decadono dalla carica i consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre sedute consecutive del consiglio comunale.
2. L'avvio del procedimento di decadenza comunicato al consigliere contiene un termine non inferiore a dieci giorni al fine della presentazione di memorie e documenti. Nei successivi dieci giorni, il consiglio comunale, in sede di contestazione della causa di decadenza, esamina le giustificazioni eventualmente prodotte e/o integrate in seduta e, nel caso in cui le stesse non siano accettate, dichiara la decadenza dalla carica di consigliere.

Art. 26
Dimissioni

1. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al Presidente del Consiglio comunale, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Le stesse possono essere presentate al protocollo dell'Ente da persona debitamente delegata dal Consigliere Comunale con delega recante la firma autenticata ai sensi di legge.
2. Il consiglio comunale, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri I dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale I risulta dal protocollo, previo accertamento dell'insussistenza di condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità per il soggetto surrogante.
 3. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consglio nei casi previsti dalla legge.

TITOLO III
ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE


Art. 27
Elezione del presidente e del vice presidente

1. Il Consiglio, espletate le operazioni di giuramento, convalida e surroga, procede a scrutinio i segreto alia elezione, nel suo seno, di un Presidente.
2. Per l'elezione del Presidente è richiesta, nella prima votazione, la maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio; ove nella prima votazione nessun consigliere riporti la maggioranza assoluta dei componenti, si procederà a nuova votazione e sarà proclamato eletto il candidato che avrà riportato la maggioranza semplice, intesa come maggior numero di voti . In caso di parità di voti è eletto il più anziano di età.
3. Il Consiglio elegge, altresì, a maggioranza semplice, un vice Presidente.

Art. 28
Attribuzioni del Presidente

1. Il presidente rappresenta il consiglio comunale e assicura il buon andamento dei suoi lavori facendo osservare lo Statuto ed il Regolamento.
2. Il presidente, nell'esercizio delle sue funzioni, deve ispirarsi a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del consiglio e dei diritti di ciascun consigliere.
3. Il presidente convoca e presiede il consiglio comunale ed esercita tutte le attribuzioni a lui affidate dalle leggi dello Stato e della Regione, dallo Statuto e dal presente Regolamento. Ed in particolare:
a) programma periodicamente il calendario dell'attività consiliare, sentita la conferenza dei capi gruppo consiliari e avvalendosi dell'ufficio di presidenza di cui al successivo articolo 30;
b) predispone l'ordine del giorno delle riunioni secondo le modalità previste dallo Statuto;
c) pone e precisa i termini delle proposte da discutere e da votare;
d) stabilisce il termine della discussione e l'ordine delle votazioni, ne accerta la regolarità dell'esito e ne proclama i risultati con l'ausilio degli scrutatori;
e) fissa le modalità per l'accesso del pubblico e per la massima pubblicizzazione  delle sedute del consiglio comunale e delle commissioni consiliari;
f) mantiene l'ordine nella sala consiliare disponendo sull'utilizzazione del Corpo di Polizia Municipale ivi assegnato e degli appartenenti al Corpo;
g) ha facoltà, anche su indicazione del Sindaco e della Giunta, di invitare alle sedute del consiglio per un'audizione persone esterne al consiglio stesso, quando venga ritenuto utile in relazione all'esame di specifici problemi o anche di singole deliberazioni;
h) cura e promuove i rapporti dei consiglio con il sindaco, la giunta, il difensore civico, il collegio dei revisori dei conti, nonché con i rappresentanti del Comune in Enti, Aziende ed Istituzioni e negli altri organismi a cui il Comune partecipa;
i) promuove iniziative affinché vengano rimossi ostacoli all'attuazione dei deliberati del Consiglio.

Art. 29
Vicepresidente

1. Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di assenza, impedimento o negli altri casi previsti dal presente Regolamento e collabora con esso, svolgendo le funzioni che il presidente ritenga di attribuirgli.

Art. 30
Ufficio di Presidenza del Consiglio

1. Il Presidente del Consiglio si avvale dell'Ufficio di Presidenza, organismo consultivo dei Presidente, per la definizione del programma dei lavori del Consiglio e per il coordinamento delle attività delle Commissioni Consiliari.
2. Dell'Ufficio di Presidenza fanno parte il Presidente del Consiglio, il Vice Presidente e il § Cosigliere Anziano. Il Presidente del Consiglio convoca e presiede l'Ufficio di Presidenza. Alle sue I riunioni può essere invitato il Sindaco o suo delegato.
3. L'Ufficio d Presidenza svolge i seguenti compiti:
a) d'intesa con la conferenza dei capigruppo, organizza l'attività del Consiglio e coordina quella delle Commissioni;
b) provvede in ordine alle esigenze di funzionamento dei gruppi consiliari;
e) coadiuva il presidente nel garantire l'ordinato svolgimento dei lavori d'aula.
4. Alle riunioni dell'Ufficio di Presidenza partecipa il Dipendente del Servizio di cui al successivo articolo o suo delegato.
5. Le sedute dell'Ufficio di Presidenza non sono pubbliche.

Art. 31
Servizio di Segreteria Consiliare

1. La Giunta Municipale, con apposito provvedimento, istituisce il Servizio di Segreteria Consiliare, alla cui direzione è nominato un dipendente designato dal Sindaco d’intesa con il Presidente del Consiglio.
2. Il Servizio di Segreteria Consiliare è preposto ad assicurare l'autonomia funzionale e contabile del Consiglio. Il personale di detto servizio è posto alla dipendenza funzionale del  Presidente del Consiglio ferme restando le competenze gestionali del Dirigente.
3. Il Servizio di Segreteria Consiliare svolge i seguenti compiti;
a) Supporta le attività del Presidente del Consiglio, dell'Ufficio di Presidenza e della Conferenza dei capi Gruppo, delle cui sedute cura una sintetica verbalizzazione;
b) Supporta le attività delle Commissioni Consiliari per la formazione degli atti aventi ad oggetto le materie di iniziativa consiliare, garantendo il raccordo con la direzione dei settori di loro dedicata competenza;
e) Predispone e cura la diramazione degli avvisi di convocazione;
d) Provvede al ricevimento delle interrogazioni rivolte al Sindaco e presentate esclusivamente in forma scritta, nonché all'istruttoria delle stesse, verificando che sa data risposta nei tempi previsti dal regolamento;
e) Al ricevimento degli schemi di deliberazioni e di proposte trasmessi al Presidente, con l'eventuale documentazione di cui sono correlati, e alia loro istruttoria con l'acquisizione di eventuali pareri e documenti mancanti.

Art. 32
Dotazione organica

1. Al Servizio di Segreteria Consiliare è assegnata una dotazione organica di personale, anche a tempo determinato, di categoria idonea all'esercizio delle attività di pertinenza, secondo le reali disponibilità dell'Ente.
2. Il personale assegnato alla predetta struttura opera nell'ambito delle direttive impartite dal Presidente del Consiglio. Nel rispetto di tali direttive il personale opera sotto la direzione e la responsabilità del dipendente addetto al Servizio di Segreteria Consiliare.

Art. 33
Sedi e attrezzature

1. All'Ufficio di Presidenza ed al Servizio di Segreteria Consiliare sono assegnati locali e . strumentazione idonei all'esercizio delle rispettive attività.
2. Il Presidente organizza altresì, tenendo conto delle disponibilità offerte dall'Amministrazione, la gestione dei locali e delle eventuali attrezzature occorrenti alle attività delle Commissioni I Consiliari.

Art. 34
Disciplina dell'Autonomia Contabile

1. La relazione previsionale e programmatica deve essere integrata da apposita scheda riguardante i programmi e le risorse relative all'attività del Consiglio, redatta dal responsabile del servizio previsto dall'art. 31, comma 1, sotto le direttive emanate dal Presidente del Consiglio, sentito l'Ufficio di Presidenza e tenendo conto delle richieste presentate anche dai Gruppi Consiliari regolarmente costituiti. Tra gli allegati al bilancio di previsione è obbligatorio, uno specifico prospetto analitico dei fondi destinati all'autonomia gestionale del Consiglio. Il dettaglio di tale prospetto deve corrispondere a quello previsto, per gli altri servizi, dal peg, secondo uno specifico schema. Detti fondi devono essere dettagliati in capitoli all'interno del peg, nell'ambito di apposito centro di spesa dedicato al Consiglio Comunale. Alla Giunta non è consentito, senza specifica richiesta al Presidente del Consiglio, e conseguente parere favorevole, nemmeno per ragioni d'urgenza, apportare variazioni al peg per la parte che riguarda il Consiglio Comunale.

Art. 35
Risorse Finanziarie

1. In sede di formazione del bilancio preventivo il presidente del Consiglio, sentiti in seduta congiunta i Presidenti delle Commissioni Consiliari e i Capi Gruppo, propone al Sindaco l'iscrizione di appositi stanziamenti per il funzionamento del consiglio comunale, dei gruppi consiliari e delle commissioni.
2. Alla gestione delle risorse, attraverso il peg, è preposto il responsabile del servizio di segreteria consiliare, il quale cura l'istruttoria tecnica di tutti gli atti gestionali relativi, nonché verifica l'andamento delle spese e acquisisce le richieste dei consiglieri e dei gruppi per assicurare l'ottimale gestione. Il responsabile propone all'Ufficio di presidenza eventuali modifiche ai progetti o agli stanziamenti che possano comportare variazioni al peg o proposta di variazione al bilancio. Il servizio gestisce tutte le risorse relative al consiglio e, in particolare, provvede: a) All'istruttoria delle pratiche relative alla indennità e ai gettoni di presenza dei consiglieri comunali e del Presidente del Consglio e del Vice-presidente; b) All'istruttoria delle pratiche relative ai rimborsi ai datori di lavoro, per le assenze retribuite, ai sensi degli arti 79 e 80 del decreto legislativo 18.08.2000 nr. 267, nonché al rimborso delle spese di viaggio sostenute dal Presidente del Consiglio e dai consiglieri; c) All'acquisizione di beni e servizi ritenuti necessari al funzionamento del Consiglio e dei gruppi consiliari su disposizione dell'ufficio di Presidenza.
3. Lo stanziamento di bilancio destinato al funzionamento del consiglio e delle commissioni può essere utilizzato esclusivamente per iniziative amministrative direttamente connesse all'attività dei medesimi organi. In particolare sono ammesse le spese:
per r informazione e la divulgazione delle attività poste in essere (manifesti, pubblicità sui mass-media, lettere, volantini);
per la promozione di pubblici dibattiti su rilevanti questioni locali, anche attraverso convegni, tavole rotonde, assemblee cittadine;
per spese di rappresentanza;
per missioni fuori comune specificate al successivo art. 37;
4. Il fondo per il funzionamento dei gruppi consiliari è ripartito con determinazione Dirigenziale tra tutti i gruppi sulla base dei seguenti criteri:
Il 40% è diviso per il numero dei gruppi regolarmente costituiti; - Il 60% è suddiviso per il numero dei consiglieri, con attribuzione a ciascun gruppo della quota rapportata al numero dei consiglieri componenti il gruppo stesso.
5. Il fondo di cui al comma 1° viene gestito dal responsabile del servizio di segreteria consiliare secondo le direttive impartite dal Presidente del Consiglio. Entro il 31 Gennaio di ciascun anno, il responsabile predetto rimette al Presidente del Consiglio il rendiconto delle spese sostenute che sarà sottoposto alle valutazioni del Consiglio Comunale entro trenta giorni dal suo deposito.

Art. 36
Missioni dei Consiglieri

1. La partecipazione dei Consiglieri a convegni, conferenze e, comunque, manifestazioni afferenti i fini istituzionali dell'Ente, deve essere preventivamente autorizzata con
dei Presidente. La proposta di partecipazione può essere formulata:
a) Dal Presidente del Consiglio;
b) Dalla Conferenza dei Capi Gruppo;
c) Dall'Ufficio di Presidenza;
d) Dalle Commissioni Consiliari;
e) Dal singolo Consigliere.
La scelta dei nominativi dei singoli consiglieri, dovrà avvenire secondo i criteri stabiliti dalla Conferenza dei capi Gruppo, osservando, per quanto possibile, il criterio della rotazione al fine di consentire a tutti i componenti del Consiglio Comunale di partecipare a iniziative legate ai fini Istituzionali dell'Ente, organizzate sul territorio regionale e nazionale.

Art. 37
Rimborso spese ai Consiglieri

1. Al Presidente e ai Consiglieri autorizzati alla missione, che in ragione del loro mandato si rechino fuori dal territorio comunale, spetta esclusivamente, ai sensi dell'Art. 84, comma 4, dei T.U.E.L. nr. 267/2000, il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e delle altre spese di pernottamento e soggiorno, debitamente documentate. L'impegno e la liquidazione delle spese è disposta con determinazione dei responsabile dei settore. Per le missioni del Presidente e dei Consiglieri Comunali, può essere disposta l'erogazione agli interessati di una anticipazione da parte dell'economato comunale, corrispondente al 50% delle spese presunte di viaggio, pernottamento e soggiorno e, con l'obbligo di rendiconto da effettuare allo stesso economo.
2. Qualora il viaggio/missione venga effettuato con autovettura di proprietà del Consigliere, si provvedere ai rimborso delle spese in ragione d 1/5 del costo di un litro di benzina, per Km, vigente al momento della missione ovvero, se richiesto dall'interessato, con riferimento alle tariffe A.C.I. relative al tipo di autovettura utilizzata, sulla base dei costi/km. Le autovetture dei Consiglieri devono essere assicurate a norma di legge ed il loro uso non implica qualsivoglia responsabilità a carico del Comune.

Art. 38
Costituzione e composizione dei gruppi consiliari

1. I consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un gruppo consiliare.
2. Ciascun gruppo è costituito da almeno due consiglieri.
3. I singoli gruppi, entro 15 giorni dalla prima adunanza, devono comunicare per iscritto al presidente del consiglio i nome del capogruppo. Con la stessa procedura dovranno essere segnalate le variazioni della persona del capogruppo. In mancanza di tali comunicazioni, viene considerato capogruppo il consigliere del gruppo più anziano secondo il presente Regolamento.
4. Il presidente del consiglio comunica al Sindaco con nota scritta i nominativi dei capigruppo consiliari e le successive eventuali variazioni.
5. I consigliere che intende appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto deve i darne comunicazione scritta al presidente.
6. Il consigliere che non aderisce ad alcun gruppo non acquisisce le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare.
7. I consiglieri che vengano a trovarsi nella condizione di cui al comma precedente possono costituire un gruppo misto che elegge al suo interno il capogruppo. A detto gruppo sono riconosciute le prerogative e la rappresentanza spettante ad un gruppo consiliare.

Art. 39
Conferenza dei capi gruppo

1. Ogni qual volta lo ritenga utile, il Presidente convoca e presiede la conferenza dei capigruppo. Essa concorre a definire la programmazione e a stabilire quant'altro risulti utile per il proficuo andamento dell'attività del consiglio. Alla riunione partecipa anche, nella qualità di segretario, un dipendente tra quelli assegnati alla servizio di Segreteria Consiliare.
2. La Conferenza è inoltre convocata dal presidente quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata l dalla maggioranza dei Capi Gruppo entro il termine statutario di giorni sette.
3. La riunione della conferenza dei capigruppo è valida quando i partecipanti rappresentano almeno la metà dei consiglieri comunali in carica.
4. La Conferenza dei capigruppo esercita le funzioni alla stessa attribuite dallo Statuto, dal presente I Regolamento e dal Consiglio ed in particolare concorre, con il presidente e l'Ufficio di Presidenza, alia programmazione periodica dei lavori del consiglio comunale ed alla predisposizione dei calendari di attività del consiglio.
5. I capigruppo, qualora siano impossibilitati a partecipare personalmente, delegano un consigliere , del proprio gruppo a partecipare alla conferenza.
6. Delle riunioni della Conferenza viene redatto processo verbale a cura di un dipendente fra quelli assegnati al Servizio di Segreteria Consiliare. Copia del suddetto verbale va consegnata al sindaco  e messa a disposizione dei consiglieri comunali presso l'Ufficio di Segreteria Generale del Comune.

TITOLO IV
COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI


Art. 40
Istituzione e competenze delle Commissioni Consiliari permanenti

1. Ai sensi della normativa vigente e dello Statuto comunale sono istituite le commissioni consiliari permanenti. Esse sono in numero pari alle aree di massima dimensione dell'Ente:
IA -Affari generali, regolamenti comunali, servizi sociali e contenzioso;
IIA - Bilancio, finanze, tributi e patrimonio;
IIIA -Pubblica istruzione, sport- turismo e spettacolo;
IVA - Urbanistica, territorio, lavori pubblici, servizi cimiteriali e protezione civile;
VA - Commercio e attività produttive, vigilanza sul territorio.

Art. 41
Costituzione e composizione delle Commissioni permanenti

1. Ogni Commissione, nel rispetto del principio di proporzionalità sancito dall'art. 47 comma 3 dello statuto, è composta da consiglieri comunali in ragione di un commissario ogni due componenti il gruppo.
2. Ciascun consigliere comunale deve fare parte di almeno una commissione e non può essere eletto componente di più di due commissioni permanenti, eccettuata l'ipotesi in cui il gruppo presenta una composizione minima.
3. I consiglieri sono eletti all'interno di ciascuna commissione su proposta dei rispettivi gruppi consiliari e successiva approvazione da parte del consiglio comunale.
4. Spetta alla minoranza la presidenza delle commissioni consiliari.
5. Eventuali modifiche nella composizione di ciascuna Commissione saranno effettuate nel corso del quinquennio amministrativo con le modalità descritte nel presente articolo.

Art. 42
Elezione del presidente e del vicepresidente

1. Espletate le formalità descritte all'articolo precedente le commissioni sono convocate per la prima volta, entro dieci giorni dalla loro elezione, dal presidente del consiglio.
2. In tale prima riunione provvedono, con separata votazione e a scrutinio segreto, alla elezione di un presidente e di un vicepresidente con voto limitato ad un nominativo; risulta eletto Presidente e Vice Presidente, il Consigliere che ha ottenuto il maggior numero di voti.
3. Successivamente le commissioni sono convocate dal loro presidente per mezzo del segretario. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente comunale appartenente all'Area di massima dimensione di riferimento, designato dal Responsabile dell'Area stessa.
4. Al segretario della commissione spetta il compito di redigere e conservare i verbali delle sedute I ed adempiere agli incarichi relativi ai lavori della commissione, ivi compresa la trasmissione dei I pareri agli uffici proponenti.
5. Le deliberazioni delle commissioni vengono pubblicate all'albo pretorio del Comune.
6. In caso di cessazione dalla carica del Presidente di una Commissione, il Presidente del Consiglio
comunale provvede alla convocazione della Commissione entro i dieci giorni successivi alla comunicazione formale dell'avvenuta cessazione, per l'elezione dei nuovo Presidente. In caso di cessazione dalla carica del Vice Presidente, la Commissione è convocata dal suo Presidente per l'elezione del nuovo Vice Presidente.

Art. 43
Validità delle sedute delle commissioni

1. La seduta della commissione è valida quando sia presente la metà più uno dei componenti in prima convocazione ed almeno un terzo in seconda convocazione.
2. Tra la prima e la seconda convocazione dovranno trascorrere almeno trenta minuti.
3. Le deliberazioni delle commissioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.
4. Il vicepresidente della Commissione sostituisce il presidente in caso di assenza, impedimento o I vacanza. Collabora col presidente ne 11'assicurare il buon andamento dei lavori della Commissione.
5. Nel caso di assenza, impedimento o vacanza anche del vicepresidente, le funzioni di presidente vengono svolte dal consigliere anziano, componente della commissione.
6. Dei lavori della commissione è redatto, a cura del segretario, un sommario processo verbale, che  viene sottoscritto dal presidente e dal segretario e che viene approvato nella seduta successiva.
7. Su determinazione del presidente e qualora le circostanze lo richiedano, le riunioni delle I commissioni possono essere pubbliche.

Art. 44
Attribuzioni del Presidente e del Vice Presidente della Commissione

1. Il presidente convoca la Commissione e ne regola i lavori; disciplina i dibattiti e tiene i contatti
con la presidenza del Consiglio comunale.
2. Il presidente della Commissione, ove lo ritenga opportuno ai sensi dello Statuto vigente, ovvero a seguito alla richiesta di almeno un terzo dei componenti la Commissione, con voto favorevole della maggioranza, richiede al Sindaco la consulenza di esperti esterni già incaricati dall'amministrazione.
3. Il presidente può decidere, inoltre, l'intervento di cittadini e associazioni ai lavori della Commissione e può chiedere, previa comunicazione al Sindaco, la presenza alle sedute della Commissione dei responsabili degli uffici dell'Amministrazione comunale e degli amministratori e dirigenti degli Enti ed Aziende istituite o dipendenti dal Comune.

Art. 45
Partecipazione e diritto d voto nelle commissioni

1. Il sindaco e i capigruppo consiliari possono partecipare, con solo diritto di parola, ai lavori di tutte le commissioni, della cui convocazione devono essere avvisati con le stesse modalità adottate per i componenti della commissione.
2. Gli assessori, se richiesto, partecipano ai lavori delle commissioni che abbiano all'ordine del giorno materie ad essi delegate.
3. Hanno diritto al voto esclusivamente i consiglieri componenti della commissione.

Art. 46
Convocazione e ordine del giorno delle sedute delle Commissioni

1. Le commissioni consiliari sono convocate dai rispettivi presidenti, cui compete fissare l'ordine del giorno; di esso il presidente informa il sindaco, i capi gruppo, il Presidente del Consiglio e, se richiesto, l'assessore ai ramo, ai sensi dell'articolo precedente.
2. I singoli componenti sono avvertiti anche per le vie brevi almeno 48 ore prima della seduta e nei casi di urgenza 24 ore prima.
3. Su iniziativa motivata di almeno due componenti, il presidente dovrà provvedere, entro cinque giorni, alla riunione della commissione per a discussione dell'argomento richiesto.

Art. 47
Compiti delle Commissioni consiliari permanenti

1. Le Commissioni consiliari permanenti si riuniscono:
a) in sede consultiva, per esprimere pareri nelle materie di propria competenza;
b) in sede referente, per 3'elaborazione di atti da sottoporre all'esame del Consiglio comunale;
c) in sede redigente, per la redazione del testo dei Regolamenti o degli atti amministrativi generali da sottoporre al solo voto finale del Consiglio.

Art. 48
Assegnazione degli affari alle Commissioni

1. Le commissioni esprimono parere preventivo su tutti gli argomenti che, ai sensi dello Statuto e la legislazione vigente, sono posti all’O.d.G. del consiglio comunale. Le proposte di deliberazioni sulle quali le commissioni hanno espresso il proprio parere non sono più oggetto di discussione in consiglio comunale, ma direttamente votate previa dichiarazione di voto resa dai capigruppo consiliari.
2. Tutte le proposte di deliberazione, di mozione e di ordini del giorno devono essere preventivamente esaminate da una Commissione.
3. Il parere è obbligatorio e non vincolante per l'adozione delle deliberazioni sulle materie attribuite dalla legge alla competenza esclusiva del consiglio comunale deve essere reso nel termine perentorio di quindici giorni dalla ricezione della proposta o, nei casi d'urgenza da dichiararsi e motivarsi espressamente, entro cinque giorni dalla ricezione della proposta stessa. Trascorso tale termine il parere si intende acquisito.
4. Qualora sulla base di giustificati motivi il Consiglio comunale è convocato in seduta urgente, il l parere è reso nella stessa giornata in cui si tiene la seduta consiliare e la convocazione della I commissione competente è effettuata tempestivamente ed in modo informale.
5. E' esclusa la mozione di sfiducia al sindaco.
6. Il consiglio comunale può motivatamente disattendere il parere espresso dalle commissioni.
7. Due o più commissioni possono riunirsi in seduta congiunta per la trattazione di argomenti comuni, previa intesa dei rispettivi presidenti. In questo caso la seduta è presieduta dal presidente più anziano di età.
8. La facoltà di richiedere la riunione congiunta di due o più commissioni, tramite il presidente del consiglio comunale, è riservata pure al sindaco, che, in questo caso, relazionerà sull'argomento.
9. Se una Commissione reputi che un argomento ad essa assegnato non sia di sua competenza ne informa il Presidente del Consiglio comunale che decide in merito. Quando una Commissione reputi che un argomento assegnato ad altra Commissione sia di sua competenza, il Presidente del Consiglio comunale decide sentiti i Presidenti delle Commissioni interessate.

Art. 49
Commissione in sede consultiva

1. II Presidente del Consiglio comunale trasmette alle commissioni consiliari permanenti tutte le
proposte di deliberazione, di mozione e di ordine del giorno per l'espressione del parere di competenza.
2. Qualora i termini di cui ai commi 3 e 4 del precedente art. 45 trascorrano infruttuosamente il Presidente del Consiglio iscrive l'argomento all'o.d.g. del Consiglio.

Art. 50
Commissione in sede referente

1. Alla Commissione in sede referente è assegnato il compito di istruire una proposta di regolamento o di deliberazione, oppure di esaminare più proposte di deliberazione, con il medesimo oggetto, al fine di elaborare un testo unificato.

Art. 51
Commissione in sede redigente

1. Il Presidente del Consiglio comunale, in accordo con la Conferenza dei capigruppo, può assegnare alla Commissione in sede redigente l'elaborazione di un Regolamento o di un atto amministrativo generale, con discussione e approvazione in Commissione dei singoli articoli, restando riservata al Consiglio la votazione finale con le sole dichiarazioni di voto.
2. A conclusione dell'esame, che dovrà avvenire entro il termine all'uopo assegnato dal Presidente del Consiglio, la Commissione approva il testo della proposta e lo trasmette al Presidente del Consiglio comunale, che ne cura la comunicazione ai consiglieri comunali. Entro i successivi quindici giorni i Consiglieri possono far pervenire alla Commissione le proposte di emendamento. Esse vengono discusse dalla Commissione, che ne dà conto nella relazione introduttiva. Sono ammesse relazioni di minoranza.
3. L'esame in Commissione si chiude con la trasmissione al Presidente del Consiglio comunale del testo definitivo della proposta, corredato dalla relazione introduttiva, dalla eventuale relazione di minoranza e dall'indicazione dei Consiglieri incaricati di svolgere la relazione in Consiglio.

Art. 52
Commissioni speciali per studi

1. Con apposita deliberazione il Consiglio comunale, può deliberare, ai sensi delio Statuto vigente,
la costituzione di Commissioni speciali composte da Consiglieri per lo studio e la valutazione di
particolari problemi e l'impostazione di progetti e piani di particolare rilevanza che non rientrano
nelle competenze ordinarie delle commissioni permanenti.
2. Con la delibera di istituzione della Commissione il Consiglio comunale:
a) designa i componenti della Commissione;
b) indicai compiti della Commissione e i criteri di svolgimento di essi;
c) fissa il termine entro il quale la Commissione deve concludere i suoi lavori.
3. La Commissione speciale, a conclusione dei suoi lavori, presenta al Consiglio comunale una relazione generale sull'esito dei lavori.

Art. 53
Commissioni speciali d'indagine

1. Su proposta del Presidente del Consiglio, del Sindaco o su istanza sottoscritta da un quinto dei Consiglieri Comunali, il Consiglio Comunale può istituire, per particolari situazioni per le, quali è richiesta discrezione e cautela e con voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti Commissioni speciali d'indagine per accertare la regolarità e la correttezza di determinate attività amministrative comunali.
2. Dette Commissioni svolgono inchieste o indagini conoscitive su fatti, provvedimenti e comportamenti degli organi elettivi, del personale su qualsiasi altra materia attinente all'amministrazione.
3. Con la medesima delibera il Consiglio comunale:
a) designa il Presidente, che deve appartenere alla minoranza;
b) designa i componenti della Commissione, garantendo la partecipazione di tutti i gruppi con il criterio proporzionale;
c) fissa il termine entro il quale la Commissione deve concludere i suoi lavori.
4. La delibera del Consiglio indica inoltre i compiti specifici demandati alla Commissione e le modalità di svolgimento di essi, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della riservatezza e di protezione dei dati personali. Le sedute della Commissione d'indagine si svolgono a porte chiuse.
5. La Commissione esercita tutti i poteri riconosciuti dalla delibera costitutiva e dallo Statuto vigente.
6. Al termine dei suoi lavori, la Commissione approva a maggioranza assoluta la relazione da presentare al Consiglio.
7. Il consiglio comunale, esaminata la relazione della Commissione, adotta i provvedimenti conseguenti se di sua competenza, o, in caso diverso, esprime i propri orientamenti, anche attraverso una mozione di indirizzi rivolta all'Amministrazione comunale.

Art. 54
Decadenza dalle commissioni

1. Decadono dalla carica di componenti delle commissioni consiliari, di cui al presente regolamento, i consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengono a cinque sedute consecutive della commissione, anche se si tratta di sedute deserte per mancanza del numero legale degli intervenuti.
2. La decadenza, su segnalazione del presidente della commissione, è pronunciata, previo contraddittorio con il consigliere interessato, dal consiglio comunale, che nella stessa seduta procede alla surroga con le modalità di cui al precedente art. 38.

TITOLO V
FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO


Art. 55
Programmazione dei lavori

1. Il presidente organizza l'attività del consiglio comunale programmandone i lavori; qualora ritenuto opportuno, in collaborazione con la conferenza dei capigruppo e con l'Ufficio di Presidenza.
2. Il programma è predisposto tenendo conto delle priorità indicate dal sindaco e delle proposte dei gruppi consiliari.
3. Sulla base del programma divenuto definitivo, il presidente formula il calendario dei lavori, contenente gli argomenti e le sedute dedicate alla loro trattazione.
4. Il presidente può decidere, in relazione a situazioni sopravvenute di motivata urgenza, di inserire nel calendario dei lavori argomenti anche non compresi nel programma, stabilendo, se del caso, di tenere sedute supplementari necessarie per la loro trattazione.

Art. 56
Ordine del giorno dei lavori

1. L'iniziativa delle proposte da iscrivere all'ordine del giorno spetta al sindaco, ai consiglieri comunali, alle commissioni consiliari permanenti. Spetta altresì ai cittadini ai sensi dello Statuto comunale vigente.

Art. 57
Pubblicità delle sedute

1. Le sedute del consiglio comunale sono pubbliche, salvo i casi previsti dalla legge e dal presente ; Regolamento.
2. Nell'apposito spazio riservato al pubblico, chiunque può assistere alle adunanze del consiglio ' comunale.

Art. 58
Adunanze segrete

1. L'adunanza del consiglio comunale si tiene in forma segreta quando vengono trattati argomenti i che comportano apprezzamento delle capacità, moralità, correttezza delle persone od esaminati fatti e circostanze che richiedono valutazione delle qualità morali e delle capacità professionali di persone.
2. Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati nell'ordine del giorno dell'adunanza.
3. Quando, nella discussione di un argomento in seduta pubblica, siano introdotte valutazioni sulla moralità, correttezza, capacità e comportamento di persone, il presidente invita i consiglieri a chiuderla, senza ulteriori interventi. Il consiglio, su proposta motivata di un consigliere, può deliberare, a maggioranza di voti, il passaggio in seduta segreta per continuare il dibattito. II presidente, prima di autorizzare la ripresa dei lavori, dispone che le persone estranee al consiglio, escluse quelle d cui al successivo comma, escano dall'aula.
4. Durante le adunanze segrete possono restare in aula, oltre ai consiglieri comunali e al segretario comunale, il sindaco, i membri della giunta, gli addetti dell'Ufficio di Segreteria, i vigili urbani addetti al servizio ed eventuali altri funzionari appositamente autorizzati dal presidente a partecipare alla riunione, e tutti sono vincolati al segreto d'ufficio.

Art. 59
Adunanze aperte

1. Quando si verifica l'ipotesi di cui al comma 6 dell'art. 8 del presente Regolamento o rilevanti motivi di interesse della comunità lo fanno ritenere necessario, il Presidente, sentito il sindaco, può formalmente convocare l'adunanza "aperta" del consiglio comunale nella sua sede abituale od anche nei luoghi particolari previsti dall'art. 3 del presente Regolamento.
2. Tali adunanze hanno carattere straordinario e alle stesse, insieme ai consiglieri comunali, possono essere invitati Parlamentari, rappresentanti della Regione, della Provincia, di altri Comuni, degli organismi di partecipazione popolare e delle associazioni sociali, politiche e sindacali interessate ai temi da discutere, oltre che singoli cittadini,
3. In tali particolari adunanze il presidente, garantendo la piena libertà di espressione ai consiglieri comunali, consente anche interventi dei rappresentanti esterni invitati, che portano il loro contributo di opinioni, di conoscenze, di sostegno ed illustrano al consiglio comunale gli orientamenti degli Enti e delle parti sociali che rappresentano.
4. Durante le adunanze "aperte" del consiglio comunale non possono essere adottate deliberazioni o assunti, anche in linea di massima, impegni di spesa a carico del Comune.

Art. 60
Consiglieri scrutatori

1. Il presidente dell'adunanza proclama l'esito delle votazioni sulla scorta degli accertamenti effettuati da tre scrutatori scelti dal presidente fra i consiglieri.
2- Se ci sono contestazioni, relativamente ai voti espressi o al numero dei presenti rispetto ai votanti e agli astenuti, il presidente dispone che la votazione sia ripetuta.
3. Gli scrutatori assistono il presidente nella verifica delle schede e nel conteggio dei voti nelle votazioni segrete.
4- Le schede delle votazioni segrete, riconosciute regolari, dopo l'esito delia votazione, vengono subito distrutte. Le schede contestate o annullate devono essere vidimate dal presidente, dallo scrutatore più anziano di età e dal segretario comunale e conservate in archivio.

Art. 61
Partecipazione del segretario comunale

1. Alle adunanze del consiglio comunale partecipa il segretario comunale o, in sua assenza, il vice segretario comunale, il quale redige i verbali delle deliberazioni.
2. I segretario, su invito del presidente, o dopo essere stato da lui autorizzato, può intervenire per fornire informazioni o chiarimenti relativi agli argomenti inseriti all'ordine del giorno o di cui si sta comunque discutendo.

Art. 62
Verbali delle adunanze

1. Nel verbale debbono essere indicati gli intervenuti e i punti principali delle discussioni, nonché il numero dei voti espressi a favore e contro ogni proposta.
2.I verbali di deliberazione sono sottoscritti dal presidente del consiglio, dal componente anziano e dal segretario comunale.
3. Ciascun consigliere comunale ha diritto che nel verbale risulti il suo voto e i motivi che lo hanno determinato, e di chiedere le opportune rettifiche.
4. I verbali, pubblicati ed esecutivi, sono letti in successive adunanze limitatamente all'oggetto, al numero e alla data, salvo che ne venga richiesta la integrale o parziale lettura. Di regola essi sono approvati mediante un'unica votazione.
5. Ciascun Consigliere ha diritto di richiedere modifiche ai verbali consiliari. In tal caso, prima di procedere all'approvazione dei verbali delle sedute precedenti, il presidente provvede alla lettura della parte del verbale per la quale il Consigliere intende richiedere modifiche od integrazioni. Tali richieste devono essere effettuate proponendo quanto si intende che sia omesso o inserito nel verbale.

6. Nel formulare le proposte di rettifica non è ammesso rientrare in alcun modo nella discussione del merito dell'argomento. Il presidente interpella il consiglio per conoscere se vi siano opposizioni alla rettifica proposta. Se nessuno chiede di intervenire, la proposta si intende approvata. Se vengono manifestate contrarietà, possono parlare un consigliere a favore ed uno contro la proposta, ciascuno per non più di cinque minuti. Dopo tali interventi il presidente pone in votazione, per alzata di mano, la proposta di rettifica.
7. Delle proposte di rettifica approvate si prende atto nel verbale dell'adunanza in corso e della modifica si fa richiamo, mediante annotazione a margine o in calce, nei verbale dell'adunanza cui si riferisce la rettifica. Tali annotazioni sono autenticate dalla firma del segretario comunale e portano l'indicazione delia data dell'adunanza nella quale le proposte di rettifica sono state approvate.

Art. 63
Presenza del personale durante le sedute del consiglio

1. Durante le sedute consiliari, e per tutta la loro durata, devono essere presenti nell'aula il segretario comunale, nonché gli impiegati che, a giudizio del Segretario, sono riconosciuti necessari per esigenze di servizio. È altresì presente almeno un componente del comando di P.M.

Art. .64
Validità delle sedute e maggioranza per le deliberazioni

1. Il consiglio comunale delibera con l'intervento della maggioranza assoluta dei consiglieri in carica.
2. La mancanza del numero legale comporta la sospensione per un'ora della seduta. E' vietato qualsiasi differimento di inizio dei lavori rispetto all'orario stabilito e comunicato negli avvisi di convocazione.
3. Qualora anche alla ripresa dei lavori dovesse mancare il numero legale, la seduta è rinviata al giorno successivo con il medesimo ordine del giorno e senza ulteriore avviso di convocazione.
4. Nella seduta di prosecuzione, è sufficiente per la validità delle deliberazioni, l'intervento dei due quinti dei consiglieri in carica. Le eventuali frazioni, ai fini del calcolo dei due quinti, si computano per unità.
5. Se, anche nella seduta di prosecuzione, dovesse venire meno - in apertura di seduta o nel corso della stessa - il numero legale, il consiglio dovrà essere regolarmente convocato e la nuova seduta non è da considerarsi seduta di prosecuzione.
6. Se, invece, a conclusione della seduta di prosecuzione non dovesse risultare esaurita la trattazione dei punti che figurano all'ordine del giorno, il consiglio può decidere di aggiornarsi ad una seduta successiva, da intendersi come nuova seduta, con avviso di convocazione agli assenti.
7. I consiglieri votano ad alta voce per appello nominale e con l'espressa indicazione di voto favorevole, contrario o astenuto. Sono rese a scrutinio segreto le sole deliberazioni concernenti persone o elezioni a cariche.
8. Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, salvo che la legge o lo Statuto prescriva una maggioranza speciale; in caso di parità di voti, la proposta di deliberazione si dà per non approvata.

Art. 65
Presidenza e disciplina delle adunanze

1. II presidente provvede ad assicurare il regolare svolgimento dei lavori del consiglio, mantenendo l'ordine e disciplinando, ai sensi del presente regolamento, la discussione e i tempi degli interventi dei singoli consiglieri comunali.
2. Osserva e fa osservare la legge, lo Statuto e le norme del presente regolamento.
3. Può disporre, nell'ipotesi in cui si dovesse correre il rischio che si verifichino fatti gravi o disordini, lo scioglimento dell'adunanza.
4. Nelle sedute pubbliche, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, il presidente può ordinare ai Vigili Urbani di servizio di far uscire immediatamente dalla sala la persona o le persone che ne turbano l'ordine e, nei casi più gravi, che venga sgombrata l'intera parte della sala riservata al pubblico.
5. Coloro che vengono espulsi non possono essere riammessi per tutta la durata dell'adunanza.
6. I suddetti provvedimenti devono essere motivati e trascritti nel verbale.
7. Per assicurare la massima trasparenza e pubblicità dei lavori consiliari, nell'ipotesi in cui sia stato dal presidente ordinato lo sgombero dell'intera parte della saia riservata al pubblico, il consiglio può, ricostituitesi le condizioni di serenità e di rispetto inizialmente presenti, disporne la riammissione.
8. Nell'esercizio delle sue funzioni, il presidente si ispira a criteri di equilibrio e di imparzialità, intervenendo a tutela della dignità e delle prerogative del consiglio comunale e dei singoli consiglieri.
9. Qualora il dibattito consiliare non si svolga in modo ordinato e sereno, il Presidente, effettuati i dovuti richiami, può sospendere temporaneamente la seduta
10. Durante la seduta il presidente non è tenuto a verificare il numero legale, se non su espressa richiesta dei consiglieri comunali o quando il consiglio stia per procedere alla votazione di ogni singola proposta.

Art. 66
Comportamento dei consiglieri

1. I consiglieri sono tenuti ad esprimere le loro opinioni e le posizioni politico-amministrative entro i limiti dell'educazione e nel massimo rispetto delle opinioni e delle posizioni altrui, oltre che nei loro reciproci confronti, anche nei confronti del pubblico e di quanti sono stati chiamati a partecipare alle riunioni del consiglio comunale.
2. Non sono ammessi, nel corso degli interventi dei consiglieri, riferimenti volti ad offendere o a ledere l'onorabilità dei soggetti di cui al primo comma, o riferimenti riguardanti la loro vita privata.
3. Colui che interviene si rivolge esclusivamente alla Presidenza. Non è consentito in alcun modo interrompere da parte di altri consiglieri l'intervento in corso per tutta la sua legittima durata.
4. Se un consigliere, con i suoi comportamenti o atteggiamenti, o intervenendo con una certa intemperanza o sconvenienza di modi e di linguaggio, turba l'ordine, il presidente lo richiama.
5. Se, dopo il secondo richiamo, nella medesima seduta, il consigliere non intende recepire gli inviti formulatigli dal presidente, quest'ultimo può interdirgli la parola fino alla conclusione dell'argomento in discussione. Se il consigliere contesta immotivatamente la relativa decisione, il "residente può adottare la sanzione dell'espulsione nei suoi confronti per tutta la durata della trattazione dell'argomento medesimo.

Art. 67
Mozione d'ordine

1. Per mozione d'ordine, avanzata alla presidenza da uno o più consiglieri, si intende il richiamo verbale alla legge, allo Statuto o al presente regolamento ed anche il rilievo sul modo e l'ordine con il quale sia stata posta, illustrata o commentata, la questione dibattuta o con cui si intende procedere alla conseguente votazione.
2. Sull'ammissione o meno della mozione d'ordine si pronuncerà il presidente dell'adunanza consiliare.
3. Qualora la sua decisione non venga accettata dal proponente, questi può chiedere al presidente che si pronunci il consiglio comunale con regolare votazione.

Art. 68
Fatto personale

1. Vi è fatto personale quando un consigliere, a seguito degli interventi sorti all'interno del dibattito, sia interessato con refluenze nella propria sfera morale, politica, pubblica o privata e gli vengano attribuite opinioni, dichiarazioni, fatti diversi o contrari a quelli effettivamente espressi o avvenuti, ovvero gli vengono addebitate dichiarazioni non espresse e fatti non avvenuti.
2. La parola per fatto personale può essere domandata in qualunque momento della discussione, e viene concessa appena ultimato l'intervento che ha dato luogo al diritto in questione.
3. Il consigliere che chiede la parola per fatto personale deve precisare in che cosa esso si concreti, ed il presidente decide se il fatto sussiste.
4. Se la decisione del presidente non è accettata dal richiedente, questi può appellarsi al consiglio, il quale si pronuncia in merito.

Art. 69
Svolgimento della seduta

1. In tutte le sedute, salvo quelle di prosecuzione ed aggiornamento, è iscritta, al 1° punto dell'ordine del giorno, la trattazione dei preliminari di seduta, la cui durata complessiva non può eccedere i 45 minuti. Ogni consigliere può intervenire una sola volta.
2. Chiusa la trattazione dei preliminari di cui al comma precedente, il presidente dà inizio alla discussione degli altri argomenti posti all'ordine del giorno.
3. Il presidente dichiara chiusa la discussione relativa all'argomento posto all'ordine del giorno, quando ritiene esaurito Io stesso e nessun consigliere chiede di parlare.

Art. 70
Argomenti non iscritti all'ordine dei giorno

1. Il consiglio non può escutere, né deliberare, questioni o proposte non iscritte regolarmente all’ordine del giorno.
2. Solo in casi particolari, che presentano una certa urgenza, e quando i consiglieri presenti unanimemente acconsentono, il consiglio può essere chiamato ad approvare ordini del giorno con i quali esprimere orientamenti politici, sociali, amministrativi o economici in relazione a fatti o iniziative di rilevante interesse pubblico.

Art. 71
Prelievo dell'ordine del giorno

1. Gli argomenti sottoposti a deliberazione del consiglio comunale vengono trattati nell'ordine secondo il quale sono stati iscritti all'ordine del giorno.
2. Se, tuttavia, il presidente, o un singolo consigliere chiedono che l'ordine di trattazione degli argomenti sia modificato mediante il prelievo di un argomento, la relativa proposta viene sottoposta al voto dei consiglio comunale.

Art. 72
Ordine della discussione

1. I consiglieri, in aula, siedono nei posti del gruppo di appartenenza e parlano, dopo avere avuto la parola dal presidente, in piedi, salvo che il presidente dia facoltà di parlare seduti.
2. Non è permesso ai consiglieri, al sindaco o agli assessori di interrompere chi parla. Tale facoltà è concessa solo al presidente e soltanto per impedire che sia turbata una discussione serena ed ordinata.
3. Nessuno può prendere la parola dopo che il presidente abbia posto in votazione l'argomento in trattazione.

Art. 73
Discussione dell'ordine dei giorno

1. Gli interventi dei consiglieri comunali, del sindaco o degli assessori devono riguardare soltanto l'argomento in trattazione.
2. Terminata l'illustrazione di un argomento da parte del relatore, il presidente dà, nell'ordine, la parola a coloro che hanno chiesto di intervenire, disponendo, per quanto possibile, che si alternino consiglieri che appartengono a gruppi diversi. Dopo l'invito alla discussione, qualora nessun consigliere domanda la parola, la proposta viene messa in votazione.
3. Nella trattazione dello stesso argomento ciascun consigliere capogruppo - o il consigliere dallo stesso incaricato a intervenire per il gruppo - può parlare per due volte, la prima per non più di dieci minuti e la seconda per non più di cinque, per rispondere all'intervento di replica del presidente e del relatore.
4. Gli altri consiglieri possono intervenire nella stessa discussione una sola volta, per non più di cinque minuti ciascuno.
5. Al termine degli interventi di cui ai precedenti articoli possono intervenire il presidente, il Sindaco o l'assessore.
6. Il presidente, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i consiglieri che ne hanno fatto richiesta, avvenuta la replica sua o del relatore e le controrepliche, dichiara chiusa la discussione.
7. Dichiarata chiusa la discussione, la parola può essere concessa, per le dichiarazioni di voto, ad un solo consigliere per ogni gruppo e per la durata non superiore, per ciascuno, a cinque minuti. Qualora uno o più consiglieri di un gruppo dissentano dalla posizione dichiarata dal capogruppo, hanno diritto anch'essi di intervenire, precisando la loro posizione nel richiedere la parola. I loro interventi devono essere contenuti entro il limite di tempo sopra stabilito.
8. I termini di tempo previsti dai commi precedenti sono raddoppiati per le discussione generali relative al Bilancio preventivo, al Conto consuntivo, ai regolamenti, ai piani regolatori e loro varianti generali.

Art. 74
Gli emendamenti

1. Sono considerati emendamenti le correzioni di forma, le sostituzioni, integrazioni o modificazioni che si propone vengano apportate alle proposte di deliberazione presentate.
2. Gli emendamenti devono essere motivati e, ove possibile, presentati per scritto al Presidente, prima che inizi l'illustrazione di un argomento.
3. Sugli emendamenti, come sopra presentati, sui quali devono essere apposti i pareri di legge, il presidente qualora non sia possibile l'acquisizione immediata del parere, può disporre la sospensione temporanea dei lavori o il rinvio della trattazione dell'argomento.
4. Ciascun consigliere può presentare più emendamenti, modificarli o ritirarli fino al momento in cui la discussione è chiusa e comunque prima della votazione.
5. Un emendamento ritirato dal proponente può essere fatto proprio da un altro consigliere.
6. La votazione degli emendamenti deve precedere quella del testo della proposta originale. Gli emendamenti vengono posti in votazione secondo l'ordine di presentazione. In caso di emendamenti tra di loro contrastanti, quello presentato in un ordine cronologico successivo ad altro approvato, decade.
7. Il presidente ha facoltà di negare l'accettazione di emendamenti formulati con termini sconvenienti o in contrasto con deliberazioni già adottate dal consiglio.
8. Se il proponente insiste, il presidente consulta il consiglio, che decide, senza discussione, a maggioranza.

Art. 75
Richiami all'ordine dei giorno

1. Il presidente, anche su richiesta di ciascun consigliere comunale, qualora ritenga che l'intervento in corso esuli dall'argomento oggetto di trattazione, richiama l'interveniente ad attenersi all'ordine del giorno.

Art. 76
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua ripubblicazione all'albo pretorio.
2. Esso sostituisce ed abroga il precedente regolamento sul funzionamento del consiglio comunale.

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