venerdì 24 febbraio 2012

Parco archeologico della Valle del Simeto - PROPOSTA DI REGOLAMENTO

Il costituendo Parco archeologico della Valle del Simeto interesserà i territori di diversi comuni. Tra questi vi è anche Motta Sant'Anastasia: sebbene accolga entro i propri confini una piccola ansa del fiume Simeto, l'area che la vede interessata è ben più ampia e ricomprende tutta la vallata dei Sieli con il relativo sistema collinare ed idrologico.
In questo periodo è al vaglio dei vari comuni una proposta di regolamento del Parco con relativa proposta di perimetrazione. Grazie all'interessamento del consigliere mottese Maria Santina Schillaci possiamo oggi pubblicare il regolamento che disciplina le attività all'interno del futuro Parco della Valle del Simeto. Sarà possibile capire come viene suddiviso il territorio, quali attività sono consentite, quali i divieti, chi amministra, ecc..
Pubblichiamo le scansioni del documento in formato *.jpg e la relativa digitalizzazione del testo. Per eventuali errori nella trasposizione automatica, fanno fede le immagini scansionate.
Il documento è aggiornato al 10 febbraio 2012 con le modifiche apportate dalla Soprintendenza ai BB. CC. AA. di Catania ed integra parte delle richieste formulate dai comuni coinvolti.

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Regione Siciliana Assessorato dei Beni Culturali e dell'identità siciliana 
Dipartimento dei beni culturali e dell'identità siciliana
PROPOSTA DI REGOLAMENTO INDICANTE MODALITÀ' D'USO, VINCOLI E DIVIETI
Servizio Parco archeologico della Valle del Simeto e delle aree archeologiche del comprensorio vallivo e dei Comuni limitrofi
(art. 20 sesto comma, L.R. 3 novembre 2000, n. 20)

TITOLO I 

NORME GENERALI

Art. 1 - Istituzione e finalità
1. E' istituito il Parco archeologico della Valle del Simeto e delle aree archeologiche del comprensorio vallivo e dei Comuni limitrofi
2. In conformità al comma 1 dell'art: 20 della L.R. 3 novembre 2000, n. 20, scopi e finalità del Parco sono la salvaguardia, la gestione, la valorizzazione, la conservazione e la difesa del proprio patrimonio, la conoscenza e la valorizzazione dei beni archeologici, ambientali e paesaggistici dei territori delimitati e in particolare persegue:
      a. l'identificazione, la conservazione, gli studi e la ricerca, nonché la valorizzazione dei beni archeologici e paesaggistico-ambieniali a fini scientifici, culturali e didattici;
      b. la promozione di iniziative e di attività d'informazione e sensibilizzazione al fine di suscitare ed accrescere, fin dall'età scolastica, la sensibilità del pubblico alla tutela del patrimonio e dell'ambiente;
3. Il tutto per favorire la crescita economica, sociale e culturale delle comunità residenti nonché per consentirne migliori condizioni di fruibilità. Il presente regolamento ne disciplina le modalità:
4. Fanno parte del Patrimonio del Parco il Museo regionale di Adrano, l'Area archeologica delle Mura dionigiane di Adrano, il dongione normanno di Paterno, le aree demaniali regionali.

Art. 2 - Campo di applicazione
Il Parco è disciplinato nel proprio funzionamento dal presente regolamento e, per quanto compatibile:
• dalla legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
• dalla legge regionale 3 novembre 2000, n. 20;
• dall'ordinamento regionale degli enti locali in Sicilia il cui testo coordinato è pubblicato sulla GURS n. 20 del 9 maggio 2008.
Il regolamento si applica alle aree individuate come ZONE A (area archeologica) , ZONE B (fascia di rispetto della ZONA A) e ZONA C ( area paesaggistica), riportate nelle planimetrie allegate e incluse nelle porzioni di territorio dei comuni di Maniace, Maletto, Bronte, Randazzo (frazione " Castello di Spanò"), Adrano, Biancavilla, Paternò, Santa Maria di Licodia, Belpasso, Motta e Catania.

Art. 3 - Funzioni e attività
Fermo restando quanto previsto dalla normativa regionale, nazionale e comunitaria vigente, per perseguire gli scopi e le finalità di cui all'art. 1, il Parco esplica le seguenti, funzioni :
Gestisce, valorizza e cura:
• l'incremento del proprio patrimonio attraverso l'acquisizione dei beni culturali e documentali;
• l'inventariazione e la catalogazione dei propri beni e dei beni culturali situati sul proprio territorio;
• il restauro, la conservazione e la sicurezza del proprio patrimonio;
• l'applicazione del divieto di scavi clandestini. Promuove, cura ed incentiva:
• la ricerca e lo studio con particolare riferimento agli aspetti afferenti la relazione del proprio patrimonio con il territorio;
• la collaborazione, la cooperazione e il coordinamento con musei e istituti di ricerca e studio nazionali ed intemazionali, con le associazioni di volontariato, dotate di adeguati requisiti;
• gli scambi di informazioni tra i parchi archeologici facenti parte del sistema regionale, gli altri soggetti istituzionali regionali, nazionali e internazionali, le istituzioni scientifiche. A questo scopo il parco promuove l'organizzazione di studi, ricerche, scavi ed iniziative culturali, anche in collaborazione con università ed istituzioni culturali e di ricerca, con le associazioni di volontariato, dotate di adeguati requisiti, in attuazione dell'art. 118, commi 1 e 2 del Decreto Legislativo 22 Gennaio 2004, n. 42;
• la valorizzazione e la pubblica fruizione dei beni e delle conoscenze;
• l'esposizione, permanente e/o a rotazione, delie collezioni proprie e di altri soggetti pubblici e privati;
• la produzione di pubblicazioni, scientifiche o divulgative;
• l'attività educativa e didattica anche attraverso la organizzazione di seminari, convegni ed incontri;
• l'attività espositiva temporanea;
« la promozione culturale e della conoscenza dei beni culturali;
• lo sviluppo delle conoscenze in relazione al territorio e ai suoi beni;
• l'informazione al pubblico e la promozione della partecipazione dei cittadini; *il rapporto con il territorio di riferimento.

Art. 4 - Ricerca scientifica
il Parco esercita e promuove la ricerca archeologica e la sua conoscenza, nel rispetto dei principi fissati dalla Convenzione europea per la protezione del patrimonio-archeologico (Londra, 6 maggio 1969) e degli indirizzi recati dalla Convenzione riguardante la Protezione del Patrhnonio Culturale e Naturale Mondiale (Parigi, 16 Novembre 1972), dalla Convenzione per l'Accesso all'Informazione, per la Partecipazione Pubblica all'assunzione delle Decisioni e all'Accesso in materia di- Giustizia e Ambiente (Aarhus, 25 Giugno-1998) e dalla Convenzione europea del Paesaggio (Firenze, 13 novembre 2000); —
Ciò nella considerazione che le emergenze archeologiche presenti nel territorio del Parco costituiscono un elemento essenziale per la conoscenza della storia della civiltà e che il punto di partenza di ogni forma di protezione deve essere costituito dall'applicazione dei più rigorosi metodi scientifici nelle ricerche archeologiche, al fine di preservarne il pieno significato storico.

Art. 5 - Soggetti della ricerca scientifica
In tutto il territorio del Parco può essere svolta attività di ricerca scientifica soltanto da parte del Pareo e da soggetti qualificati, autorizzati o convenzionati e ai quali, solo a tal fine, può essere concessa deroga specìfica Le ricerche, gli studi effettuati e i reperti eventualmente ritrovati, restano patrimonio del Parco e saranno utilizzati secondo quanto previsto dal presente regolamento e dal disciplinare che sarà allegato alla autorizzazione o alla convenzione eventualmente stipulata con gli altri soggetti.

Art. 6 - Gestione dei beni culturali
All'interno delle aree che fanno parte del Parco è consentito effettuare interventi di scavo, restauro e valorizzazione del patrimonio archeologico per le finalità e con le modalità ed i limiti di cui ai successivi corrimi. Non è consentito effettuare interventi che comportino la compromissione e/o il depauperamento dei beni archeologici presenti o rinvenuti nell'area del Parco e del patrimonio ambientale e paesaggistico ed architettonico. 11 Direttore del Parco predispone i programmi annuali e triennali degli interventi necessari alla messa in valore e la conservazione del territorio archeologico del Parco e del suo patrimonio ambientale e paesaggistico.
Eventuali interventi di assoluta urgenza, necessari per la conservazione del patrimonio del Parco, dovranno essere effettuati dal Direttore nel rispetto della vigente normativa. Di tali interventi, entro cinque giorni, dovrà essere trasmessa dettagliata relazione al Gomitato tecnico-scientifico.
Gli interventi urgenti dovranno essere in via ordinaria autorizzati dal comitato tecnico-scientifico e da quésto approvati entro e non oltre 30 giorni dalla data della richiesta da parte del Direttore.
Gli scavi e le ricerche procedono sotto la diretta responsabilità e sorveglianza del Parco e sono attuari da personale del Parco o da soggetti qualificati di cui all'articolo 5.
I reperti archeologici rinvenuti nel corso delle ricerche o fortuitamente nell'area del Parco entrano a far parte del patrimonio dello stesso.
Gli scavi e gli interventi di valorizzazione, di manutenzione, di restauro delle emergenze archeologiche saranno condotti nel rispetto dei criteri scientifici dettati dal Comitato tecnico-scientifico.
II trasferimento di oggetti o reperti in altre sedi per la loro esposizione a mostre temporanee non porrà in nessun momento alterare la consistenza scientìfica del patrimonio del Parco.

Art. 7 - Programmazione
Il programma annuale e triennale delle attività è predisposto dal Direttore del Parco ed è inviato, dopo il parere del Comitato tecnico-scientifico, per conoscenza all'Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana, il quale esprimerà eventuali osservazioni entro 60 giorni.
Decorso tale termine il programma annuale e triennale delle attività diventa efficace.
La gestione Parco Archeologico, sotto il profilo organizzativo, ammfmstrativo e finanziario, fatto salvo quanto
previsto dall'art. 22 della l.r. 20/2000 e delle previsioni del programma annuale e triennale delle attività, procede a cura del Direttore.
Il programma annuale e triennale deve tenere conto della qualità e quantità dei beni tutelati e dei servizi da
svolgere, anche con riferimento al bacino di utenza ed all'ambito territoriale del Parco, nonché al suo organico.

Art. 8 - Vincoli - Modifica del regolamento
Qualora a seguito delle ricerche effettuate venga accertata la presenza di reperti ed emergenze archeologiche, tali da giustificare nuove e diverse misure di salvaguardia, il Parco è onerato di attivare la procedura per la revisione della perimetrazione e/o della regolamentazione del Parco, vietando tutte le attività che possano arrecare disturbo ed interferire con la salvaguardia del proprio territorio.

Art. 9 - Rapporti con altri soggetti nazionali ed internazionali
L'Ente Parco può, nel rispetto della normativa vìgente e del presente regolamento, stipulare accordi con Enti pubblici, • Istituzioni di ricerca e soggetti privati attraverso formule negoziate o partecipate, finalizzate al perseguimento degli scopi e delle finalità di cui all'arti, previo parere favorevole del Comitato tecnico-scientifico.

Art.10 - Funzionamento e compiti del Comitato tecnico-scientifico
Il Comitato tecnico-scientìfico nominato dall'Assessore regionale per i beni culturali e dell'identità siciliana sarà
presieduto dal Soprintendente per i beni culturali ed ambientali di Catania.
Segretario del Comitato tecnico-scientifico è un funzionario delegato dal Direttore.
In caso di votazione il Direttore del Parco ha diritto di voto.
Il Comitato tecnico-scientifico, fatto salvo quanto previsto dall'art. 23 della L.R. 20/2000, è organo consultivo, propositivo e di supporto alla gestione del Parco :
• Esprime il parere ed avanza proposte di modifica o o integrazione sui regolamenti del Parco;
• Predispone un piano annuale di promozione e valorizzazione del Parco d'intesa con il Direttore, sentite le categorie economiche locali e le associazioni turistiche locali;
• Cura i rapporti con altre istituzioni al fine di favorire scambi di esperienze e eventuali forme comuni di promozione;
• Avanza proposte per il miglioramento della gestione del Parco, della sua valorizzazione e fruibilità, verifica la loro attuazione;
» Favorisce il confronto con le categorie economiche locali e delle associazioni turistiche locali e il loro coinvoigirnento, anche mediante invito alle riunioni.
Per gli interventi proposti dal Direttore del Parco e per le attività, da eseguirsi all'interno del Parco, il parere espresso dal Comitato tecnico scientifico presieduto dal Soprintendente per i Beni Culturali e Ambientali di Catania, sostituisce ogni autorizzazione, parere o nullaosta da rendersi ai sensi del D. L.vo 42/04 e successive
modifiche e integrazioni.
Ove, a seconda dei casi, non intervenga alcuna  incompatibilità; il Comitato tecnico-scientifico, eventualmente di volta in volta opportunamente integrato, assolve le funzioni della conferenza di servizi di cui all'artico 15 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni.


TITOLO II

CAPO I

DISPOSIZIONI PER LE ZONE OMOGENEE

Art. 11 - Perimetro e zone - Individuazione zane omogenee
Le aree archeologiche e le strutture ricadenti all'interno dei confini territoriali del Parco sono inserite nelle seguenti zone omogenee, assoggettate a prescrizioni differenziate;

• Zona A: comprende le aree ove ricadono le cose immobili appartenenti al demanio della Regione Siciliana, della Provincia Regionale di Catania e dei Comuni ricadenti all'interno del perimetro del Parco, o in via di demanializzazione, che presentano grande interesse storico, archeologico e monumentale. Comprende anche i terreni non demaniali assoggettati a vincolo areheologieo, diretto o indiretto, nonché quelli assoggettati a vincolo paesaggistico ambientale ai sensi dell'art. 134 e all'art. 142 lett. m del Codice 42/2004 ove siano presentì reperti visibili.

• Zona B: detta di rispettov è costituita da una fascia di 200 metri dal limite esterno della zona A. In tale fascia vige il regime di inedificabilità assoluta individuata, ai sensi dell 'art. 15, lett. e), della lx 78/76, così come integrato dalla L.R. 15/91.

• Zona C: aree di interesse archeologico e/o paesaggistico esterne alla zona A e alla zona B, alle quali possono essere o non essere contermini, dove il Parco medesimo può operare iniziative economiche e culturali strettamente legate alla propria attività e finalità.

CAPO II

NORME PER LE ZONE A

Art. 12 -Modalità di accesso alle zone a libera circolazione
Nelle aree demaniali del Parco l'accesso con motoveicoli e autoveicoli è vietato ed è consentito esclusivamente, previa autorizzazione,, per il tempo necessario all'espletamento delle attività inerenti ai compiti, del Parco. Il Parco deve altresì garantire al scio interno la mobilità dei disabili.

Art. 13 -Attività consentite
La zona A, costituita dalle aree su cui insistono beni appartenenti al patrimonio archeologico, è riserva integrale a tutela dei beni medesimi, nonché dell'ambiente naturale nel suo insieme.
Fatto salvo quante previsto dal D. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm. ed ri. e dal comma 5 dell'art. 23 della L.R. 20/2000, tutte le attività devono essere autorizzate dal Direttore, entro 30 giorni dalla richiesta, previo parere del Comitato tecnico-scientifico del Parco.
Decorso il termine di cui al comma superiore si procederà secondo quanto previsto dal comma 5 dell'art. 2 della Legge 7 agosto 1990 n. 241.
Nelle zone A del Parco nel rispetto dell'ambiente archeologico e paesaggistico, è consentito:
• Effettuare interventi di salvaguardia, gestione, valorizzazione, conservazione e difesa del patrimonio archeologico, ambientale e paesaggistico e finalizzati a consentire migliori condizioni di fruibilità a scopi scientifici, sociali, economici e turistici dello stesso.
È consentito, inoltre:
• Effettuare interventi di scavo, ricerca, musealizzazione all'aperto, anche con l'utilizzo li strutture mobili a protezione" dei resti antichi, e restauro dei reperti archeologici rientranti nell trnbrto dell'attività programmata dal Parco;
• Effettuare gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente di cui alle lettere a), b), e) e d) dell'art. 20 della L.r. n. 71/78. Gli interventi di cui allalett. d) della L.r. 71/78 sono consentiti esclusivamente per gli scopi e le finalità di cui all'art. 1 del presente regolamento anche da soggetti privati che stipulino una convenzione con il Parco per un periodo non inferiore a 10 anni, prorogabili, e/oai soli fini di un miglioramento estetico dell'immobile in rapporto alle condizioni ambientali e paesaggistiche;
• Gli interventi di cui sopra sono consentiti, senza aumento di volume, per i volumi ed i ruderi già esistenti ed in regola con la normativa urbanistica vigente, che saranno documentati a cura del Parco. In tale documentazioni saranno censiti gli edifici ricadenti nel suo territorio e dove saranno rappresentate le condizioni statiche, le tipologie e i materiali;
• Effettuare mutazioni di destinazione d'uso degli edifici oggetto degli anzidetti interventi solo se stìrettamente funzionali al proseguimento delle' attività: ammesse o funzionali all'attivita di gestione del Parco e previo parere favorevole del Comitato tecnico-scientifico;
• Effettuare interventi dì manutenzione ordinaria e straordinaria su strade, mulattiere e sentieri esistenti, strettamente funzionali all'attività istituzionale del Parco, nel rispettò delle attuali caratteristiche plano-altimetriche, tipologiche e formali e previo parere favorevole dei Comitato tecnico-scientifico;
• Realizzare nuovi collegamenti viari carrabili o pedonali, in quanto rispondenti ad accertate esigenze di fruizione del Parco, che devono essere progettati o potenziati in modo che il tracciato aderisca al massimo alle conformazioni naturali del terreno;
• Effettuare interventi di manutenzione ordinaria sugli impianti a rete esistenti, con l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi, utilizzando a tal fine tecniche di rinatuializzazione;
• Realizzare, esclusivamente per gli scopi e le finalità di cui all'art. 1 del presente regolamento, strutture precarie o installare strutture prefabbricate o mobili di materiale e colore che non disturbino gli equilibri ambientali e paesaggistici, qualora nell'area del Parco non vi siano manufatti da utilizzare per tale funzione;
• Effettuare interventi di reimpianto e coltivazione delle essenze vegetali e agronomiche autoctone al fine di ripristinare l'ambiente paleobotanico del sito;
• Effettuare manifestazioni culturali (comprese quelle ludiche, sportive o ricreative) ritenute compatibili, con gli scopi e le finalità di cui all'art. 1 del presente regolamento e con il patrimonio archeologico storico e monumentale e l'assetto ambientale e paesaggistico nei luoghi a tal scopo indicati dal Parco, nelle forme di: convenzione.; concessione o gestione diretta del Parco stesso;
• Esercitare diiertamente, o in regime di concessione, le attività agricole o di mantentenimento dell'impianto agronomico; sono altresì consentite le arature a profondità non superiore a cm 20. I mutamenti di colture e ogni eventuale intervento comportante movimento di terra o scavi, ivi compresi i drenaggi e le canalizzazioni, dovranno essere preventivamente autorizzati;
• Esercitare attività artigianali o commerciali, opportunamente ed adeguatamente disciplinate, utili a perseguire esclusivamente gli scopi e le finalità di cui all'art. 1 del presente regolamento
• Realizzare le reti per impianti di pubblica utilità, quali quelli per acquedotti, fognature, gas, illuminazione e telefono, purché costruite mediante condotte sotterranee ad opportuna profondità sotto agli attuali piani e nel rispetto del sottosuolo archeologico. Con la medesima modalità, può essere autorizzata, altresì, la sistemazione delle parti esterne strettamente necessarie a tali impianti o ad impianti esistenti purché tali parti esterne siano ridotte al minimo e non arrechino danni ai monumenti ed all'ambiente archeologico; con gli stessi criteri è consentita l'istallazione di modesti impianti fotovoltaici per la diretta alimentazione delle strutture esistenti o da realizzare;
• Realizzare recinzioni, nonché mutamenti di colorazione e di tinteggiature esterne, con esclusione di ogni altro intervento che costituisce modifica all'ambiente;
• Realizzare, previo parere dell'Ufficio del Genio Civile e dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste, ove previsto ai fini della tutela idrogeologica, qualsiasi lavoro di manutenzione che conporti movimenti o sistemazione di terreno;
• Realizzare la costruzione di infiastrutture necessarie allo svolgimento delle attività proprie dell'Ainministrazione Forestale.

Art. 14 -Divieti
Ferma restando l'osservanza dei divieti previsti dalla vigente normativa regionale, nazionale, e comunitaria in materia di tutela dei beni culturali di tutela del suolo, delle acque e dell'aria dagli inquinamenti, di forestazione e polizia forestale e di esercizio venatorio, è vietato:
• Danneggiare e asportare reperti archeologici e cocci di ogni genere:
• Realizzare nuove costruzioni, anche interrate, ed esercitare qualsiasi attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, ivi comprese l'apertura di nuove strade o piste, nonché le modifiche planoalrimetriche tipologiche e formali di quelle esistenti; la costruzione di nuovi elettrodotti, impianti eolici, eampi fotovoltaici acquedotti, linee telefoniche e di impianti tecnologici a rete. La realizzazione di elettrodotti, acquedotti, linee telefoniche e di impianti tecnologici a rete sotto traccia su strade preesistenti, può essere autorizzata - con l'obbligo della rimessa in pristino - dal Comitato tecnico-scientifico del parco, se funzionahnente legata ai fini istituzionali programmata dall'Ente. La realizzazione di nuovi sentieri, unicamente finalizzati alla fruizione e valorizzazione del patrimonio archeologico, può essere prevista nel programma triennale del Parco;
• Collocare strutture prefabbricare anche mobili o roulotte, salvo quanto previsto dell'articolo precedente;
• Danneggiare od occludere inghiottitoi e cavità naturali;
• Aprire cave e miniere ed esercitare attività estrattive, nonché asportare materiale e scavare pozzi, sbancare con qualsiasi mezzo i terceni e le pareti rocciose, realizzare opere di presa e distribuzione di acqua;
• Esercitare qualsiasi attività industriale;
• Realizzare discariche e qualsiasi altro impianto di smaltimento di rifiuti nonché scaricare terra o qualsiasi altro materiale solido o liquido;'
• Eseguire movimenti di terreno, salvo che per motivi connessi all'attività consentite dal presente regolamento. La realizzazione di scavi e ricerche archeologiche è riservata al Parco;
• Eseguire taglio di alberi , asportare o distruggere specie vegetali, se non strettamente necessarie per la incolumità pubblica e dei beni patrimonio del Parco, introdurre specie faunistiche estranee all'habitat naturale;
• Esercitare pascolo;
• Effettuare campeggio libero in ogni sua forma; l'accensione di fuochi di ogni tipo, fumare, gettare a terra mozziconi di sigarette e fiammiferi, nonché altro comportamento che possa generare rischio di incendio;
• Esercitare la caccia o Fuccellagione, introdurre armi da caccia, esplosivi e qualsiasi altro mezzo distruttivo o di cattura e portare armi di qualsiasi tipo se non per la difesa personale e con la prescritta specifica autorizzazione dell'autorità' di P. S.

CAPO III

NORME PER LE ZONE B

Art. 15 - Attività consentite
Nelle zone B ( fascia di rispetto delle zone A) fatto saLvo quanto previsto dal D. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm. ed ii. e dal comma 5 dell'art. 23 della L.R. 20/2000, tutte le attività devono essere autorizzate dal Direttore, entro 30 giorni dalla richiesta, previo parere del Comitato tecnico-scientifico del Parco. In essa è consentito:
• Effettuare interventi di salvaguardia, gestione, valorizzazione, conservazione e difesa del patrimonio archeologico, ambientale e paesaggistico e finalizzati a consentire migliori condizioni di fruibilità a scopi scientifici, sociali, economici e turistici dello stesso;
• Effettuare gli interventi di scavo, ricerca, musealizzazione all'aperto e restauro dei reperti archeologici rientranti nell'ambito dell'attività programmata dal Pareo. La ricerca archeologica e l'effettuazione degli interventi suddetti è riservata al Parco, all'Amministrazione regionale ed ai soggetti istituzionali autorizzati dal Parco o con esso convenzionati;
• Effettuare sugli edifici esistenti gli interventi di cui alle lettere a), b), e) e d) dell'art. 20 della L.r. n. 71778. Gli interventi di cui alla lett. d) della L.r. 71/78 sono consentiti esclusivamente per gli scopi e le finalità di cui all'art, i del presente regolamento anche da soggetti privati che stipulino una convenzione con il Parco per un periodo non inferiore a 10 armi, prorogabili, e/o ai soli fini di un miglioramento estetico deU'urimòbile in rapporto alle condizioni ambientali e paesaggistiche;
• Gli interventi di cui sopra sono consentiti, senza aumento di volume, per i volumi ed i ruderi già esistenti ed m regola con la normativa urbanistica vigente, che saranno documentati a cura del Parco. In tale documentazioni saranno censiti gli edifici ricadenti nel suo territorio e dove saranno rappresentate le condizioni statiche, le tipologie e i materiali;
• Effettuare mutazioni di destinazione d'uso degli immobili oggetto degli anzidetti interventi, solo se strettamente funzionali al proseguimento delle attività ammesse o funzionali agli scopi e alle finalità di cui all'art. 1;
• Effettuare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle strade, mulattiere e sentieri esistenti, strettamente funzionali all'attività istituzionale del Parco, nel rispetto delle attuali caratteristiche planoaltimetriche, tipologiche e formali;
• Realizzare nuovi collegamenti viari carrabili o pedonali, in quanto rispondenti ad accertate esigenze di fruizione del Parco, che devono essere progettati o potenziati in modo che il tracciato aderisca al massimo alle conformazioni naturali del terreno;
• Realizzare impianti di distribuzione a rete (acqua, elettricità, comunicazioni, gas, ecc.) interrata previo parere del Comitato tecnico-scientifico con l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi, utilizzando a tal fine tecniche di rinaturazione;
» Esercitare attività agricole e pastorali ;
• Effettuare mutamenti di colture nell'ambito delle coltivazioni tradizionali del territorio, in considerazione delle esigenze proprie dei cicli colturali, purché ogni cambiamento di coltura e ogni eventuale intervento comportante movimenti di tena o scavi, ivi comprese opere di drenaggio e canalizzazione, siano preventivamente autorizzati;
» Realizzare recinzioni, nonché i mutamenti di colorazione è di tinteggiature esterne, la collocazione di insegne, con esclusione di ogni altro intervento che costituisce modifica all'ambiente;
• Realizzare, previo parere dell'Ufficio del Genio Civile e dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste, ove previsto ai fini della tutela idrogeologica, qualsiasi lavoro di manutenzione che comporti movimenti o sistemazione di terreno;
• Esercitare attività forestali e gli interventi di prevenzione degli incendi, nonché la costruzione di infrastrutture necessarie allo svolgimento delle attività proprie dell' Amministrazione Forestale;
• Realizzare le infrastrutture necessarie alfe attività agro-silvo-pastòrali tradizionali, purché non comportino nuove volumetrie, ivi comprese le escavazioni di pozzi per il reperimento di acqua ed i drenaggi, nonché la costruzione delle annesse cisterne di raccolta delle acque e recativi impianti e canalizzazioni con esclusione di quelle aeree;
• Tutti i lavori che abbiano interferenza con il sottosuolo dovranno essere o preceduti da saggi di scavo o effettuati con alta sorveglianza in corso d'opera, in entrambi i casi sotto il controllo e direzione scientifica della Soprintendenza BB CC di Catania insieme al Parco.

Art. 16-Divieti
Ferma restando l'osservanza dei divieti previsti dalla vigente normativa regionale, statale e comunitaria in "materia di tutela dei beni culturali,.di tutela del suolo, delle acque e dell'aria dagli inquinamenti, di forestazione e polizia forestale e di esercizio venatorio, è vietata la demolizione e ricostruzione degli edifici esistenti, fatta eccezione, per i soli casi di comprovata precarietà statica, gli interventi che comportano il mantenimento della stessa cubatura e destinazione d'uso dell'edificio preesistente, nei rispetto degli elementi tipologici e formali tradizionali. E' altresì vietato:
• La creazione di cave, lo sbancamento, con qualsiasi mezzo, dei terreni e delle pareti rocciose esistenti;
• La realizzazione di discariche e l'installazione di strutture costimenti notevole ingombro visuale;
• la realizzazione di nuove opere edilìzie, l'ampliamento delle costruzioni esistenti e comunque l'esecuzione di opere di trasformazione del territorio;
• L'introduzione di rnetaì-detectors;
• La realizzazione di nuove costruzioni nonché la collocazione di strutture prefabbricate anche mobili e di roulotte;
• Impiantare serre;
• Esercitare attività industriali;
• Realizzare discariche e qualsiasi altro impianto di smaltimento rifiuti;
• Danneggiare od occludere inghiottitoi, cavità naturali, sorgenti;
• Scaricare terra o qualsiasi altro materiale solido o liquido;
• Asportare o danneggiare reperti di qualsiasi natura, anche se si presentano in frammenti sciolti superficiali, rocce, minerali, fossili; prelevare sabbia, terra o qualunque altro materiale, salvo per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati dal Direttore del Parco;
• Abbandonare rifiuti a] di fuori degli appositi contenitori;
• Praticare il campeggio o il bivacco al di fuori delle aree attrezzate;
• Esercitare attività sportive che possano compromettere l'integrità ambientale e la tranquillità dei luoghi;
• Distruggere, danneggiare o asportare vegetali, fatti salvi gli interventi connessi con lo svolgimento delle attività consentite dal presente regolamento;
• Installare impianti eolici e campi fotovoltaici;
• Installare impianti ad energia rinnovabile che non siano compatibili con il paesaggio.
• Installare impianti di distribuzione a rete fuori dal suolo che prevedano l'uso di tralicci o pali.
• Esercitare la caccia o l'uccellagione, introdurre armi da caccia, esplosivi e qualsiasi altro mezzo distruttivo o di cattura e portare armi di qualsiasi tipo se non per la difesa personale e con la prescritta specifica autorizzazione dell'autorità' di P. S.

CAPO IV

NORME PER LA ZONA C

Art. 17 - Attività consentite
La zona C è il luogo di promozione e valorizzazione del territorio. In essa, al fine di perseguire uno sviluppo sostenibile, sono consentite le attività previste dagli strumenti dì pianificazione ed urbanistici vigenti solo se compatibili con gli scopi e le finalità- di cui all'art. 1, svolte anche eoa il eoinvolgimento deMe parti sociali, delle associazioni di categoria, degli imprenditori, nonché attraverso forme di partecipazione in partenariato pubbtìco-privato.

Art. 18 - Divieti
Nella zona è proibita:
• la creazione di cave, lo sbancamento, con qualsiasi mezzo, dei terreni e delle pareti rocciose esistenti;
• la realizzazione di discariche e l'installazione di strutture costituenti notevole ingombro visuale;
• la realizzazione di impiantì' eolici e campi fotovoltaici.
Veventuale costruzione di nuovi edifici e ìl restauro di quelli già esistenti è subordinata al Nulla-Osta della
Soprintendenza BB.CC.AA. di Catania
Tutti i lavori che abbiano interferenza con il sottosuolo dovranno essere preliminarmente autorizzati dalla stessa, a cura della quale potranno essere eseguiti saggi di scavo preventivi.
L'aspetto morfologico e la tipologia delle strutture eventualmente da edificare devono essere stabiliti dal piano del Parco sulla base di uno studio paesaggistico ed ambientale, con riferimento all'immagine del paesaggio agrario consolidato ed alle caratteristiche costruttivo-tipologiche tradizionali che dovranno essere mantenute.

TITOLO III

REGOLE E NORME DI COMPORTAMENTO E DI FRUIZIONE

Art. 19 - Norme generali di fruizione
Sulla base del regolamento di organizzazione e funzionamento della normativa regionale, nazionale e comunitaria vigente, il Direttore del Parco predispone, entro 180 giorni dalla data di insediamento del Comitato tecnico-scientifico di cui all'alt. 23 della L.R. 20/2000, il regolamento intemo del Parco che sarà reso pubblico entro i successivi 30 giorni.

Articolo 20 - Riproduzione dei beni
È ammessa la riproduzione fotografica e cinematografica a scopo amatoriale, turistica o di studio in osservanza delle disposizioni del Pareo nonché nel rispetto del D.Lgs. 42/04.
Dei divieti e delle limitazioni di cui al comma precedente è data al pubblico idonea informazione.
La riproduzione per fini e usi diversi da quelli di cui al comma 1 è disciplinata da apposito regolamento del Parco e dalla normativa regionale, nazionale e comunitaria vigente.
L'uso non autorizzato a fini diversi da quelli di cui al comma i sarà sanzionato in base alla normativa vigente ed al regolamento.

TITOLO IV

NORME FINALI

Art. 21 -Personale
Il Parco utilizza le risorse umane assegnate dal Dipartimento dei Beni Culturali e dell'I.S..
Il Direttore del Parco, previa propria richiesta, può eventualmente e temporaneamente utilizzare risorse umane
messe a disposizione dagli Enti Locali nel cui territorio il Parco ricade.
Il Direttore del Parco entro 60 giorni dalla data di insediamento del Comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 23 della L.R. 20/2000, previo parere di quest'ultimo, trasmetterà la richiesta di dotazione organica necessaria
Il Parco per attività di promozione e valorizzazione nonché per eventi straordinari e/o eccezionali al fine di poter utilizzare adeguatamente il personale può impiegare proprie risorse di bilancio per finanziare gli strumenti o gli istituti contrattuali vigenti.

Art. 22 - Sanzioni
Ferme restando le sanzioni previste da leggi ed altri regolamenti, il Parco prowederà a emanare apposito regolamento per le sanzioni da applicare alla violazione delle presenti disposizioni.

Art. 23 - Disposizioni integrative
Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di cui alla normativa regionale, nazionale e comunitaria vigente.

3 commenti:

  1. non mi e` piaciuto perche` non avete parlato dell' inquinamento delle acque del fiume Sieli e dell' inquinamento del suolo di Motta S Anastasia ..... !!!!!!!!

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  2. Abbiamo parlato dell'inquinamento delle acque del torrente Sieli in quest'altro post:
    http://mottasantanastasia.blogspot.it/2011/07/le-meraviglie-dei-sieli.html

    Abbiamo largamente parlato dell'inquinamento dei Sieli anche in questo post, con tanto di immagini:
    http://mottasantanastasia.blogspot.it/2012/02/motta-santanastasia-e-il-piano_20.html

    Decine e decine sono i post in cui ci siamo occupati della discarica di contrada Tiritì anche con video e documenti. Giusto per citarne qualcuno:
    http://mottasantanastasia.blogspot.it/2012/02/la-discarica-di-motta-dagli-occhi-di.html

    http://mottasantanastasia.blogspot.it/2011/09/incontro-sulla-discarica-con-arpa-oikos.html

    Buona lettura!

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