Le nuove normative aggiungo sempre qualche variazione che è bene conoscere per sfruttare al meglio il proprio potere di elettore. La novità principale di questa tornata elettorale è l'assenza del doppio turno per il ballottaggio del sindaco per i piccoli comuni come Motta, nonchè l'introduzione della doppia preferenza di genere per la scelta dei candidati consiglieri.
Volendo riassumere al massimo, per l'elezioni amministrative ogni cittadino avrà a disposizione una scheda su cui poter esprimere tre voti: un voto al candidato sindaco (bisogna mettere una crocetta sul nome prestampato); un voto per una lista elettorale (bisogna mettere una crocetta sul simbolo); un voto di preferenza per uno o due candidati consiglieri della stessa lista (bisogna scrivere il cognome dei candidati consiglieri assicurandosi che siano di sesso diverso).
E' possibile ricorrere al voto disgiunto, ovvero votare contemporaneamente per un sindaco ed una lista che non stiano nella stessa coalizione. Al contrario, il voto di preferenza per i consiglieri deve necessariamente essere interno alla lista scelta.
Non è fatto obbligo all'elettore di esprimere tutti e tre i voti. Ad esempio, si può decidere di votare solo per un candidato sindaco senza esprimersi per le liste dei consiglieri, e viceversa.
Di seguito pubblichiamo un estratto (adattato al caso mottese) della guida dalla Regione Sicilia, sulle modalità di espressione del voto. La guida originale si può consultare su questo link.
MODALITÀ DI ESPRESSIONE DEL VOTO PER L'ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE
Ogni scheda elettorale reca i nomi ed i cognomi dei candidati alla carica di sindaco, al cui fianco è/sono riportato/i il/i contrassegno/i della/e lista/e cui/ai quali il candidato è collegato.
Si illustra di seguito una guida semplice per una corretta espressione del voto.
Comuni tra 10.000 e 15.000 abitantiEspressione del voto nei comuni con popolazione legale tra 10.000 e 15.000 abitanti,c. 3 art. 2bis e c. 3, Art. 3, legge regionale 15 settembre 1997 n° 35.
- Si può votare un candidato alla carica di sindaco, una lista a lui collegata ed un candidato consigliere tracciando un segno sul rettangolo contenente il nome e cognome, prestampato, del candidato Sindaco, un segno sul contrassegno della lista allo stesso collegata e scrivendo il cognome del candidato consigliere.
- Si può votare un candidato alla carica di sindaco ed una lista a lui collegata tracciando un segno sul rettangolo contenente il nome e cognome, prestampato, del candidato Sindaco, un segno sul contrassegno della lista.
- Si può votare un candidato alla carica di sindaco ed una lista a lui non collegata tracciando un segno sul rettangolo contenente il nome e cognome, prestampato, del candidato Sindaco, un segno sul contrassegno della lista.
- Si può votare un candidato alla carica di sindaco, una lista a lui non collegata ed un candidato consigliere tracciando un segno sul rettangolo contenente il nome e cognome, prestampato, del candidato Sindaco, un segno sul contrassegno della lista allo stesso non collegata e scrivendo il cognome del candidato consigliere.
- Si può esprimere un solo voto di preferenza per il consiglio, scrivendo nell’apposita riga, tracciata a fianco del contrassegno della lista prescelta, il cognome del candidato consigliere. In caso di due candidati consiglieri con lo stesso cognome occorre aggiungere, al cognome, anche il nome. Il solo segno sul contrassegno della lista non estende il voto al candidato sindaco collegato. In questo caso la preferenza espressa non si estende al candidato alla carica di sindaco, ma è valida solo per la lista ed il/la candidato/a consigliere.
- Si può votare un candidato alla carica di sindaco senza esprimere nessun’altra preferenza. In questo caso il voto è valido solo per il candidato sindaco senza che il voto si estenda alle liste ad esso collegate.
DOPPIA PREFERENZA DI GENERE
- Si può votare un candidato alla carica di sindaco ed una lista a lui non collegata tracciando un segno sul rettangolo contenente il nome e cognome prestampato, del candidato Sindaco, un segno sul contrassegno della lista e, nelle corrispondenti righe, scrivere il cognome dei candidati al consiglio. I candidati al consiglio votati devono necessariamente appartenere uno al genere femminile ed uno al genere maschile.
In questo caso il voto è valido per il candidato sindaco, per la lista, non collegata al candidato sindaco, e per i candidati al consiglio.
- Si può votare un candidato alla carica di sindaco ed una lista a lui collegata tracciando un segno sul rettangolo contenente il nome e cognome prestampato, del candidato Sindaco, un segno sul contrassegno della lista e, nelle corrispondenti righe, scrivere il cognome dei candidati al consiglio. I candidati al consiglio votati devono necessariamente appartenere uno al genere femminile ed uno al genere maschile.
In questo caso il voto è valido per il candidato sindaco, per la lista allo stesso collegata e per i candidati al consiglio.
Caso in cui le preferenze per i candidati al consiglio appartengono allo stesso genere
- In questo caso il voto è valido per il candidato sindaco, per la lista allo stesso collegata e per il candidato votato (Luca Tizio) nel rigo contraddistinto nella scheda elettorale dal numero 1 poiché l’art. 1 legge regionale n° 8 del 10 aprile 2013 tra l’altro dispone “pena la nullità della seconda preferenza”.
Caso in cui le preferenze per i candidati al consiglio sono più di due
- In questo caso il voto è valido per il candidato sindaco, per la lista ed è nullo per i candidati votati poiché il comma 3 dell’art. 1 legge regionale n° 8 del 10 aprile 2013 tra l’altro dispone “Qualora vengano espressi più di due voti di preferenza per i candidati di una medesima lista, si intende votata la sola lista…”.
Casi particolari di espressione del voto
- Tizio è candidato/a a consigliere della lista contrassegnata dall’elettore. In questo caso il voto è valido per la lista e per il candidato/a consigliere. Il voto è nullo per il candidato alla carica di sindaco poiché l’elettore non si è espresso in modo univoco. (art. 49, primo comma del T.U. Reg. n°3/60).
- In questo caso il voto di lista è valido, non vi è nessuna espressione di voto per il candidato sindaco, è nullo il voto di preferenza. (art. 2bis comma 3 ed art. 3 comma 3 l. r. 35/97, art. 38 comma 7 del T.U. D.P.Reg. 3/60)
- In questo caso, non vi è nessuna espressione di voto per il candidato sindaco né per la lista ed è nullo il voto di preferenza non essendo attribuibile a nessun candidato consigliere. (art. 2bis comma 3 ed art. 3 comma 3 l. r. 35/97, art. 38 comma 5 e7, ed art. 49 primo comma del T.U. D.P.Reg. 3/60)
- In questo caso non vi è espressione di voto per il candidato sindaco, né espressione di preferenza per un candidato al consiglio. E’ altresì nullo il voto di lista considerato che manca una palese ed univoca volontà dell’elettore. La scheda è nulla (art. 44 comma 1 del T.U. D.P.Reg. 3/60)
- In questo caso non vi è espressione di voto per il candidato sindaco; l’espressione di voto per il candidato al consiglio Tizio è valida se egli appartiene alla lista identificata con il contrassegno posto a fianco, è nullo se appartiene ad una lista diversa considerato che non ci sarebbe univocità nella manifestazione di volontà. E’ altresì nullo il voto di lista dell’altra lista contrassegnata. (art. 38 penultimo comma del T.U. D.P.Reg. 3/60; art. 6 comma 1 del D.P.R. 132/93; art. 44 comma 1 del T.U. D.P.Reg. 3/60)
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